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Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio blocksy è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /var/www/clients/client1/web2/web/wp-includes/functions.php on line 6131
ART. 4 COMMA 2 CCNL 31.7.2009 – Date X Fondo

A valere SOLO per l’anno 2009 e solo se le risorse sono state liquidate entro il mese di maggio 2010

A valere SOLO per l’anno 2009, il CCNL siglato in data 31.7.2009 ha autorizzato gli Enti in possesso dei requisiti richiesti (rispetto del patto di Stabilità nel triennio precedente, rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese di personale e l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni) ad integrare le risorse decentrate dei seguenti importi:

a)      nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;

b)      nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

Tali risorse possono essere inserite e confermate esclusivamente qualora le stesse siano state liquidate entro il mese di maggio 2010, data di entrata in vigore del DL 78/2010.

Questo orientamento è stato definitivamente confermato nel parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, Prot. N. 96618, il 16 novembre 2010, in risposta a un quesito posto dall’Anci che si faceva portavoce dei dubbi esistenti in numerosi comuni. Nella nota la Ragioneria Generale ha chiarito che “in quelle amministrazioni in cui le somme aggiuntive sono state inserite nel fondo, ma non sono state corrisposte, a seguito del dl n. 78/2010 non possono essere erogate. Negli stessi termini si era espressa precedentemente anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con il parere n. 123/2010: pertanto non vi sono dubbi interpretativi o incertezze da invocare nel caso di contenziosi.

La Ragioneria generale dello Stato chiarisce che non si possono erogare i «predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur se stanziate, non siano state ancora corrisposte» al personale, mentre evidenzia che «Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti».

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 31.07.2009

Art. 4

  1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

a)     il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

b)    il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziari e dettate specificamente per le Camere di Commercio;

c)     l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;

d)    l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di  risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

a)     nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;

b)    nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

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