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ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 2018 INTEGRAZIONE DI EURO 83,20 – A DECORRERE DAL 2019 – Date X Fondo

ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 2018 INTEGRAZIONE DI EURO 83,20 – A DECORRERE DAL 2019

Integrazione operativa dal 2019 e STORICIZZATA per gli anni successivi

Tale integrazione, infatti, deve essere inserita tra le risorse stabili NON soggette al limite in base alla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, come confermato dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la Delibera n. 19 del 9 ottobre 2018 che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Inoltre sul punto è intervenuto l’art. 11 del D.L. 135/2018 che prevede:

1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita’ finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta’ assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 21.5.2018

ART. 67

Fondo risorse decentrate: costituzione

1. […] OMISSIS

2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal
31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

Dichiarazione congiunta n. 5
In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2
lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da
risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza
pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme
vigenti.

PARERI ARAN

CFL45 – Ai fini della corretta applicazione dell’art.67, comma 2, lett.a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nella nozione di “…unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015…”, utilizzata dalle parti negoziali, per consentire la determinazione dell’ammontare delle risorse previste dalla suddetta clausola contrattuale, si può ricomprendere anche il personale con contratto a tempo determinato in servizio a quella data? Si può tenere conto anche del personale in servizio con contratto di somministrazione? Nel caso di personale in servizio al 31.12.2015 con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore di € 83,20 deve essere riproporzionato?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare qunto segue:

a)      in base all’art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018,  l’incremento delle risorse decentrate stabili,  pari all’importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015….”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, si ritiene che l’incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo  tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;

b)     non si ritiene, invece, che possano essere computati i lavoratori in servizio con contratto si somministrazione sia per la mancanza di una indicazione espressa in tal senso nella clausola contrattuale, sia per le particolari modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del suddetto personale nell’ambito del progetto e per tutta la durata dello stesso;

c)      l’importo annuo di  € 83,20  dovrebbe essere computato per intero, anche in caso  di presenza in servizio presso l’ente,  alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno;

CF9_ Come va intesa la dichiarazione congiunta n. 4, posta in appendice al CCNL Funzioni            centrali  2016/2018, in materia di incremento delle risorse del fondo ad opera degli aumenti contrattualmente definiti (art. 76, comma 3, lett. a)?

Il d.lgs. n. 75/2017 all’art. 23, co. 2, ha previsto che “2. […] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare  complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Al fine di chiarire il proprio punto di vista sulla lettura di questa norma in combinato con la previsione del CCNL di destinare una parte degli aumenti contrattuali al Fondo risorse decentrate, come quantificati dall’ art. 76, comma 3, lett. a) del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 12/2/2018, le parti hanno inserito la dichiarazione congiunta n. 4.

Con la pronuncia 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre2018, la Corte dei Conti, sez. Autonomie, in merito all’analoga fattispecie riferita al CCNL Funzioni locali, ha chiarito che le risorse che il CCNL ha destinato all’incremento del Fondo risorse decentrate trovano copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, non determinano gli effetti finanziari espansivi che la norma dell’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017 è tesa a inibire.

Sulla medesima materia, l’articolo 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha disposto che il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale norma di legge ha, dunque, confermato quanto già ritenuto dalle parti in sede di sottoscrizione del CCNL nonché il ricordato orientamento della Corte dei Conti, sez. Autonomie.

Fermo restando quanto sopra detto circa la derogabilità del limite, si precisa che la consistenza del fondo 2016 rimane comunque il parametro cui fare riferimento per il rispetto del “tetto” di cui al d.lgs. 75/2017.

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