Gli enti prima di effettuare qualsiasi scelta sull’utilizzo delle risorse stabili devono preliminarmente:
a) escludere tutte le somme che risultano già utilizzate per pagare le progressioni economiche orizzontali, ove le stesse siano state di fatto conservate nel calcolo delle disponibilità dell’art. 67 CCNL 21.5.2018 (in passato ai sensi dell’15 del CCNL dell’1.4.1999). Queste somme concorrevano e concorrono ancora a costituire lo specifico “fondo per le progressioni orizzontali” di cui all’art.17, comma 2, lett. c) del citato CCNL. Nel calcolo del costo delle Progressini economiche devono essere escluse i soli incrementi delle progressioni economiche a carico dei bilanci secondo l’art. 2 del ccnl del 5.10.2001, secondo l’art. 29 del ccn. Del 22.10.2004 e in base alle disposizioni dell’ 67 c. 2 lett. b) e della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018.
b) escludere le somme utilizzate per il finanziamento della indennità di comparto;
c) escludere le somme destinate all’incremento della indennità professionale del personale degli asili nido;
Le indicazioni di cui alle lett. a) e b) sono chiaramente prescritte dall’art. 34, comma 3, e dall’art. 33, commi 4 e 5 del CCNL del 22.1.2004; l’altra indicazione della lettere d) è coerente con la disciplina contrattuale ancora vigente (art. 6 del CCNL del 5.10.2001 -incremento indennità personale educativo asili nido).
Attenzione: si precisa che dal 2018 viene eliminata dal Fondo la spesa destinata a finanziare le indennità di Posizione e Risultato per le Posizioni Organizzative (e Alte Professionalità). Infatti, l’art. 67 c. 1 stabilisce che “Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”. In base a tale disposizione contrattuale anche per i comuni con dirigenza le indennità di Posizione e Risultato, sono state scorporate dal Fondo delle risorse decentrate (tale aspetto comporterà una decurtazione anche nella costituzione delle risorse).
Il risultato del procedimento sopra illustrato, come indicato nell’apposita sezione del Fondo, consente di definire l’importo complessivo delle somme ancora disponibili che conservano la caratteristica di stabilità e che potranno essere utilizzate per eventuale finanziamento degli istituti che hanno la medesima caratteristica.
Le risorse “stabili” eventualmente ancora disponibili di anno in anno, dopo aver sottratto la quota destinata ad ulteriori finanziamento degli istituti “stabili”, possono essere utilizzate, secondo la contrattazione decentrata, al sostegno di ulteriori interventi tipici del salario accessorio ad integrazione della quota delle risorse variabili.
Per approfondimenti in merito alle voci di utilizzo delle risorse stabili, si rinvia alle seguenti sezioni:
- Inquadramento ex Led
- Progressioni economiche
- Indennità di comparto
- Indennità educatori asilo nido
- Fondo per le posizioni organizzative – Enti con dirigenza (tale importo, anche per gli enti con Dirigenza, è stato scorporato dal Fondo delle risorse decentrate dall’anno 2018)
- Alte professionalità


