Compensi ai sensi del precedente Art. 15 comma 1 Lettera K) CCNL 1.4.1999 – Incentivi per funzioni tecniche (ex incentivi progettazione)
Il nuovo Codice dei contratti, Dlgs. 50 del 18.4.2016 ha trasformato gli storici incentivi alla progettazione in premi per funzioni tecniche, concentrandosi sulla realizzazione delle opere, invece della progettazione.
Gli incentivi vanno finanziati all’interno degli oneri messi a disposizione per la realizzazione dell’opera nel limite massimo del 2% dell’importo a base di gara (limite rimesso alla discrezionalità dell’ente che può anche azzerare l’incentivo) comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente.
Le modalità e i criteri di ripartizione dei premi sono oggetto di contrattazione decentrata e vanno recepiti in un regolamento ad hoc.
Il 20% viene destinato, come in passato, all’acquisto di beni e tecnologie per gli uffici tecnici, con particolare riferimento alle attività di controllo volte al miglioramento della capacità di spesa. A queste risorse potranno essere sommate le risorse collegate all’attività svolta da soggetti esterni, precedentemente considerate economia di bilancio.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla prossima sezionea sulla nuova normativa partire dal 2016.
Per maggiori approfondimenti relativi alla disciplina degli incentivi di progettazione per le annualità precedenti, si rinvia alle successive sezioni:
Disciplina incentivi Progettazione anno 2014 e seguenti
Disciplina Incentivi Progettazione anni 2013 e precedenti
DISCIPLINA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016
In attuazione degli artt. 113, 102 e 31 del Decreto Legislativo 50/2016 nuovo Codice degli appalti, sono destinate risorse finalizzate al riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell’Amministrazione e ad un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all’interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l’Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni. Tali risorse costituiranno un apposito fondo da ripartire, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonchè tra i loro collaboratori.
Tale Fondo determinato in misura non superiore al 2 per cento (modulato sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, per l’80% dovrà essere ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
ATTENZIONE:
Nel corso dell’anno 2017 e 2018 sono emerse numerose difficoltà di applicazione di tali incentivi, soprattutto dovute alla posizione della Corte dei Conti sezione Autonomie che ha affermato “che tali incentivi sono da includere nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici ..omissins.. posto che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e dunque, come spese correnti e, quindi, di personale “(Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, delibera n. 7 del 6.4.2017). Tale posizione è stata confermata dalla stessa Sezione Autonomie della Corte dei conti con Delibera n. 24 pubblicata in data 10.10.2017, che si è espressa in merito alla questione di massima presentata dalla Corte dei Conti Ligure nella Delibera n. 58/2017 sotto illustrata.
Successivamente e a partire dal 1.1.2018 tali incentivi NON RIENTRANO PIU’ TRA LE “RISORSE SOGGETTE A BLOCCO” ai sensi della deliberazione n. 6/2018della Sezione Autonomie della Corte dei conti.
Con la Deliberazione n. 26/2019 i magistrati contabili della sezione delle Autonomie, hanno chiarito che gli incentivi tecnici, maturati dal 19 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2017 sono da includere nel tetto del Fondo incentivante fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche laddove siano già stati imputati nei singoli quadri economici degli appalti affidati.
A dirimere tali incertezze interpretative doveva intervenire la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 526, in cui viene precisato che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 fanno parte dei capitoli si spesa per investimenti, superando in tal modo la posizione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie che aveva considerato tutti gli incentivi (lavori, servizi e forniture) come spesa corrente.
Il comma 526 integra l’art. 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,con il seguente comma:
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».
La prima interpretazione sull’inclusione o meno delle somme previste all’articolo 113, comma 2 del Dlgs 50/2016 nei tetti dei fondi, dopo la modifica introdotta dall’art. 1 c. 526 della L. 205/2017 è arrivata dalla Corte dei Conti dell’Umbria con la deliberazione n. 14/2018 pubblicata il 5.2.2018. La corte umbra statuisce che gli incentivi per funzioni tecniche, dopo la modifica apportata dalla legge di bilancio, non rientrano nei limiti del salario accessorio fissati dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017. Tale posizione è stata confermata dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con la Delibera n. 6/2018.
Di diverso avviso erano la Corte dei Conti Puglia che con Deliberazione n. 9/2018 e la Corte dei Conti Lombardia con Deliberazione n 40/2018 che hanno rimesso la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.
A conclusione di tale dibattito la Sezione Autonomie si è pronunciata con Deliberazione n. 6/2018 depositata in data 26.4.2018, risolvendo definitivamente la questione e statuendo che: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
In base a quanto sopra indicato, gli incentivi per le funzioni tecniche non sono soggette ai limiti a decorrere dall’anno 2018, mentre per l’anno 2017 le risorse destinate ad incentivare tali attività rimangono soggette al limite di cui all’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.
A ribadire questa posizione è intervenuta la Sezione Regionale della Corte dei Conti Lombardia con Del. n. 258 del 25 settembre 2018 pubblicata il 4 ottobre 2018 con cui la Corte risponde ad un Sindaco cheha chiesto se gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 maturati nella competenza 2017, debbano essere compresi nelle spese per il trattamento accessorio del personale anche agli effetti del rispetto del tetto di spesa stabilito dalla legge.
I magistrati contabili della Lombardia hanno evidenziato che la norma contenuta all’articolo 113 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018, non è norma interpretativa, ma innovativa e dunque non può certamente produrre alcun effetto retroattivo (in tal senso sez. Autonomie, del. n. 6/2018).
Di conseguenza, gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo del trattamento accessorio solo se relativi a contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data (Corte dei conti, sez. Lazio, del. n. 57/2018).
ATTENZIONE! La Corte dei Conti Sezioni Riunite con Delibera n. 15 del 11 giugno 2019 ha stabilito che «Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione»
La citata Delibera n. 57 della Sezione Regionale della Corte dei Conti del Lazio, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 agosto, ha fornito numerosi spunti interessati in merito all’applicazione della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, in particolare con specifichi chiarimenti su:
- ambito di applicazione della disciplina, presupposti applicativi,
- costituzione del fondo, adozione del regolamento e legittimità della liquidazione,
- beneficiari e destinatari,
I magistrati contabili del Lazio, infatti, rispondendo a diversi quesiti, hanno evidenziato che tali incentivi sono funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni più prettamente gestionali, esecutive e di controllo delle procedure di gara (con esclusione della progettazione) e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2), costituenti il c.d. “quadro economico” dell’appalto.
I nuovi e diversi incentivi per funzioni tecniche oggi erogabili, nell’ambito della contrattualistica pubblica, sono riferiti agli appalti sia di lavori, sia di servizi, sia di forniture.
Nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, tuttavia, le funzioni tecniche possono essere incentivate soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione” (parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall’articolo 76, comma 1, lett. b, del d.lgs. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.
E tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti (secondo quanto specificato al punto 10 delle Linee guida n. 3/2017, emanate dall’Anac per disciplinare in modo più dettagliato “Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l’affidamento di appalti e concessioni”, ed aggiornate con la delib. n.1007 dell’11 ottobre 2017).
Tali incentivi, inoltre, non possono erogarsi neppure nell’ambito di contratti di appalto e concessione di servizi, che l’art. 17 del Codice fa oggetto di “Esclusioni specifiche”, stabilendo che ad essi le disposizioni del Codice non si applicano (ad es. servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri).
Il presupposto indefettibile di operatività dell’istituto è costituito dalla presenza di una pubblica gara, pertanto secondo la Corte “le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, non sono incentivabili mediante tale meccanismo indiretto, che presuppone la costituzione di un Fondo e la predisposizione di un Regolamento e non fa discendere la corresponsione del compenso incentivante – in via sinallagmatica e diretta – dal compimento della prestazione lavorativa, alla luce della previsione legale, analogamente a quanto avviene per i professionisti esterni (in tal senso, Sez.reg.controllo Lombardia, delib.n.185/2017/PAR e delib. n.190/2017/PAR, Sez. reg. controllo Toscana, delib. n.186/2017/PAR e delib. n.19/2018/PAR)”.
Il Regolamento comunale, stando alla lettera della interpretata disposizione, non è necessario per costituire il Fondo, che l’Ente è autorizzato dalla legge ad accantonare anche in un momento anteriore, purché nei limiti massimi previsti (2% di cui al comma 2), ma è condizione di legittimità per ripartirne, in recepimento dei criteri e modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa, le risorse tra gli aventi diritto, in modo funzionale alla assunzione dei relativi impegni e dei correlati pagamenti (in tal senso Sez. reg. controllo Friuli Venezia Giulia, delib. n. 6/2018/PAR e Sez. reg. Toscana, delib. n.186/2017/PAR, che la definisce “condicio sine qua non” per attuare il riparto)..
Al Regolamento è demandato il compito di individuare le tipologie di dipendenti beneficiari, la portata definitoria del termine “collaboratori” del RUP, che la legge lascia aperto, nonché l’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna.
L’Ente locale, dunque, nelle more della approvazione del Regolamento e della stipula del contratto decentrato, può (ed anzi deve), in esecuzione dell’art. 113, accantonare, a copertura degli incentivi tecnici, risorse nel Fondo, entro i limiti massimi previsti dalla legge, ma non può liquidarli, ripartendoli tra i propri dipendenti, poiché a tale ripartizione è funzionale e necessaria proprio l’emanazione dell’atto regolamentare.
La Corte, quindi, precisa che in caso di mancata approvazione del regolamento, “la disciplina che quantifica l’incentivo da pagare ha – e conserva – natura sostanzialmente contrattuale e, pertanto, l’ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del Fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio di irretroattività del Regolamento, inteso come fonte normativa” (Sez. reg. controllo Basilicata, delib. n.7/2017/PAR, che approfondisce i rapporti tra contrattazione e Regolamento).
La Corte, comunque, ribadisce l’impossibilità di riconoscere tali incentivi con effetto retroattivo, anche per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture avviate e concluse prima dell’adozione dello stesso”, poiché, in difetto di una specifica ed espressa disposizione legislativa in tal senso, deve escludersi la natura retroattiva del Regolamento comunale, attuativo del terzo comma dell’art. 113. In applicazione del generale principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto normativo, promanante dal combinato disposto degli articoli 3, 4 e 11 delle preleggi al cod. civ., il Regolamento comunale ha, di regola, efficacia ex nunc (Sez. regionale di controllo Lombardia, delib. n.185/2017/PAR), ossia limitata alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che non risultino ancora concluse al momento dell’emanazione dello stesso. Considerata la sua natura normativa quando è adottato in transitoria sostituzione della contrattazione collettiva, è da escludere che il Regolamento possa ripartire tali incentivi con effetto retroattivo (pur in presenza di un accantonamento di risorse in bilancio già tempestivamente effettuato dall’Ente, in via prudenziale, nei limiti di legge), a coloro che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, abbiano espletato attività tecniche nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture non soltanto già avviate, ma anche già concluse, prima dell’adozione dell’atto regolamentare.
È chiaro che, ove nelle more dell’adozione del Regolamento siano stati comunque già fissati, in sede di contrattazione integrativa, i criteri di riparto delle risorse accantonate, che lo stesso è chiamato soltanto a recepire, la mera carenza dell’atto regolamentare o la sua tardiva emanazione non possono ledere il diritto al compenso incentivante spettante al dipendente che ha eseguito la funzione incentivata, e la questione è suscettibile di tutela a livello giurisdizionale, su eventuale iniziativa del singolo.
Nel rispondere a specifici quesiti i magistrati contabili specificano, inoltre, che i compensi incentivanti non sono riconoscibili a Commissari di gara chiamati ad aggiudicare l’appalto, essendo limitati a compensare soltanto l’esercizio di funzioni tecniche. I magistrati aggiungono che l’art. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018, (che è stato pubblicato in attuazione dell’art. 77, comma 10, del Codice), al comma 2, ribadisce che: “2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso” è entrato in vigore il 2 maggio 2018.
Per cui, seppure sia possibile continuare a nominare i Commissari tra i dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice, trattasi di incarico considerato ricompreso nella normale retribuzione di servizio, che non può determinare il percepimento di incentivi tecnici ex art. 113 del Codice.
Quanto alla applicabilità cronologica del nuovo comma 5-bis dell’art. 113, ai fini della individuazione della linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia incentivante, essa decorre dal 1° gennaio 2018, trattandosi di disposizione introdotta dal comma 526 dell’art. 1 della legge di stabilità 2018 e non avente natura di interpretazione autentica, per cui non può considerarsi retroattivamente operativa (in tal senso Sez. reg. controllo Puglia, delib.n.9/2018/PAR).
Infatti, anche i magistrati del Lazio evidenziano che “risulta logico ritenere che la fonte di copertura inizia a variare per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è approvata dopo il 1° gennaio 2018, stante la intima compenetrazione sussistente tra tale programmazione ed i relativi stanziamenti con accantonamento di risorse nel Fondo costituito ai fini della successiva ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti. Per cui la nuova forma di copertura del Fondo introdotta dal comma 5-bis inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data”
Resta fermo che, pur dopo la approvazione del relativo Regolamento, resta preclusa all’Ente la possibilità di liquidare incentivi tecnici se non è stato stanziato come vincolato un Fondo nei quadri economici dei singoli appalti, per evidente difetto di copertura (Sez. reg. controllo Toscana delib. n.19/2018/PAR).
Si consiglia la lettura integrale della Delibera della Sezione Regionale del Lazio.
Analoga disposizione è stata adottata dalla Corte dei Conti della Lombardia con parere n.310/2019.
Corte dei Conti sezione del Piemonte n.28/2019 Individuazione della disciplina intertemporale applicabile nell’ipotesi di attività incentivanti realizzate nella vigenza dell’articolo 93 del d.lgs. 163/200.
Corte dei Conti Sezione Liguria 31/2019 Retroattività dei regolamenti
Corte dei Conti Sezione Umbria 56/2019: perfezionamento dell’obbligazione nei confronti dei destinatari dell’incentivazione in funzione della correlata imputazione a bilancio
INDICAZIONI OPERATIVE:
Si precisa che nel nuovo modello di Fondo 2018 adeguato al CCNL 21.5.2018, gli esperti Dasein hanno inserito l’integrazione nella sola sezione delle Risorse non soggette al limite.
In merito all’anno 2017 gli esperti DASEIN hanno dato applicazione all’interpretazione delle Sezioni Autonomie e inserito nel modello 2017 la casella relativa all’art. 15 c. 1 lett. k) Incentivo per funzioni tecniche nella sezione “RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE”. Qualora l’Ente intenda applicare un’altra modalità, può utilizzare le caselle “Altre risorse variabili” disponibili nella sezione “Modifica”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.LGS 50 DEL 18.4.2016 – Nuovo codice dei Contratti
Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ». (integrato con L. 205 del 27.12.2017 Legge di Bilancio 2018)
Per maggiori dettagli in materia di incentivi per funzioni tecniche, si rinvia ai pareri delle sezioni della Corte dei Conti:
Corte Conti Sezione Emilia-Romagna, delibera n. 43/2021 pubblicata in data 21.4.2021 (su liquidazione degli incentivi tecnici). I magistrati contabili hanno evidenziato che l’ammontare degli incentivi per funzioni tecniche deve essere predeterminato nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell’opera o per l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici in virtù della normativa che autorizza, l’accantonamento delle risorse destinate alla corresponsione degli incentivi a fronte dell’espletamento delle funzioni tecniche. Infatti, i magistrati contabili hanno osservato che anche l’ANAC nella delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in quanto le somme stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la corresponsione degli incentivi devono essere riportate nei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di scelta del contraente.
I magistrati contabili hanno osservato per quanto riguarda l’impegno di spesa , che l’art. 183 del TUEL prevede che l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata vengono determinate le somme da pagare, il soggetto creditore, la ragione e relativa scadenza nonché viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della disponibilità finanziaria ai sensi dell’art. 151. Inoltre, l’imputazione della spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e nell’esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile ( Sez. Reg. di controllo Piemonte, Deliberazione n. 25/2019; Sez. Reg. di controllo Umbria Deliberazione n. 56/2019/PAR).
In conclusione, i magistrati contabili, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della liquidazione degli incentivi tecnici hanno ribadito che:
a) l’ente deve essere dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;
b) le risorse finanziarie del fondo costituito siano ripartite per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
c) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
d) la liquidazione dell’incentivo deve essere preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che però non è da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.
Corte Conti Sezione Liguria, delibera n. 59/2021/PAR pubblicata in data 12/04/2021. La sezione Ligure ritiene che l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, nei soli casi in cui l’affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di “gara” (art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), locuzione all’interno della quale la magistratura contabile ha incluso le procedure negoziate senza bando (di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, temporaneamente estese dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 110 del 2020) e gli affidamenti diretti ove “mediati” dalla previa richiesta di preventivi ad operatori economici (sul modello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, come novellato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della legge n. 55 del 2019); l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, al tal fine, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019/QMIG della Sezione delle autonomie).
Corte Conti Sezione Regione Lombardia delibera n. 29/2021/PAR pubblicata in data 15/03/2021:La Sezione si pronuncia come segue «Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi possono essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione provinciale la valutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Resta fermo che gli incentivi, considerato il disposto del richiamato articolo 113, sono in ogni caso diretti a remunerare le “funzioni tecniche” svolte dal personale dipendente della stazione appaltante che interviene nella gestione dell’appalto pubblico. Negli appalti aggiudicati con un’unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo».
Corte dei Conti Sezione Lombardia, delibera n.110 del 9.9.2020. I magistrati lombardi ritengono che Il riconoscimento a personale interno degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 in capo al direttore dell’esecuzione può ritenersi astrattamente ammissibile anche nell’ipotesi in cui l’ente si sia avvalso, per l’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica, della Centrale Unica di Committenza (CUC). Fa capo all’Ente l’accertamento delle ulteriori condizioni di applicazione della norma al caso concreto.
Corte dei Conti Sezione Lombardia, delibera n. 110 del 9.9.2020: Un Sindaco in appositi quesiti chiede indicazioni in merito al pagamento degli incentivi tecnici nel caso di accordo quadro, già affidato, o nella fattispecie di un project financing. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia evidenzia come la materia dell’incentivazione tecnica trovi, attualmente, la sua compiuta disciplina nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016. La Corte evidenzia “la possibilità dell’applicazione dell’istituto de quo alla fattispecie dell’accordo quadro di cui all’art.54 del medesimo decreto“, mentre precisa che “La medesima disciplina non trova applicazione nella fattispecie del project financing”.
Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33 del 30.4.2020: I magistrati contabili, facendo anche riferimento alle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016, precisano che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016 possono essere erogati anche in caso di affidamento diretto sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.
Corte dei Conti Veneto, delibera n. 20 pubblicata in data 28.1.2020: I magistrati contabili del Veneto rispondono ad un sindaco ha posto un quesito circa la facoltà di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche in caso di locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica, laddove tale quota venga trasferita dal soggetto finanziatore al Comune, e nel caso in cui i lavori non abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto del contratto principale.
I magistrati contabili hanno ribadito che per l’incentivabilità delle funzioni connesse alle concessioni è necessario che sia previsto in bilancio uno specifico stanziamento di spesa, su cui parametrare l’incentivo (Sez. Lombardia, del. n. 96/2019, Sez. Lombardia, del. n. 185/2017; Sez. Veneto, del. 353/2016; Sez. Piemonte, del. 177/2017).
La corte ha chiarito che anche nel caso in cui il riconoscimento dell’incentivo venga subordinato al trasferimento della quota dal soggetto finanziatore al Comune, gli oneri si configurano ancora come aleatori.
Gli incentivi devono necessariamente fare riferimento al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e non sono assoggettabili ai vincoli di spesa in materia di personale.
Sempre in materia di incentivi funzioni tecniche connessi alle concessioni si è espressa la Corte dei Conti Sezione Lombardia con Delibera n. 442/2019
Corte dei Conti sezione Arbuzzo Delibera n. 178/2019 pubblicata in data 13 gennaio 2020 Incentivi tecnici direttore dell’esecuzione. Il Presidente pro- tempore del Consiglio Regionale ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 con riferimento alle funzioni di RUP e del Direttore dell’esecuzione.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, hanno ricordato che gli enti possono erogare incentivi per funzioni tecniche nei casi di appalti relativi a servizi o forniture in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ex art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016.
La Corte dei Conti ha ricordato altresì che, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac 3/2016, punto 10, il direttore dell’esecuzione può essere nominato soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, di competenze o di utilizzo di componenti o processi innovativi. In tali casi il direttore dell’esecuzione potrà essere un soggetto diverso dal RUP (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lazio, del. 57/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. 107/2019).
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, gli incentivi per funzioni tecniche posso essere erogati al direttore dell’esecuzione soltanto per appalti relativi a servizi o forniture al ricorrere dei presupposti legittimanti, previsti dalle Linee Guida Anac, 3/2016.
Con la Delibera Corte dei Conti sezione di Controllo del Veneto n. 1/2019 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio 2019, è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito ai soggetti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche. I magistrati contabili del Veneto, hanno ribadito che l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 consente di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, predisposizione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture, esclusivamente previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata integrativa, che deve determinarne le modalità ed i criteri.
Il comma 2 elenca espressamente le attività per le quali spettano gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti: tale disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell’esecuzione (coincidente in molti casi con la figura del RUP).
Quanto alla nozione di collaboratori, spetta alla regolamentazione interna delle singole amministrazioni, attuativa della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, delimitare la portata definitoria del termine “collaboratori”, al fine di evitare un ingiustificato ampliamento dei soggetti beneficiari dell’incentivo stesso, prevedendo, altresì, una gradazione di riparto degli incentivi rispettosa dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, il tutto nell’ottica di valorizzazione delle figure professionali in servizio.
Con la Delibera Corte dei Conti sezione di Controllo del Veneto n. 1/2019 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio 2019, è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito ai soggetti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche. I magistrati contabili del Veneto, hanno ribadito che l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 consente di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, predisposizione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture, esclusivamente previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata integrativa, che deve determinarne le modalità ed i criteri.
Il comma 2 elenca espressamente le attività per le quali spettano gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti: tale disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell’esecuzione (coincidente in molti casi con la figura del RUP).
Quanto alla nozione di collaboratori, spetta alla regolamentazione interna delle singole amministrazioni, attuativa della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, delimitare la portata definitoria del termine “collaboratori”, al fine di evitare un ingiustificato ampliamento dei soggetti beneficiari dell’incentivo stesso, prevedendo, altresì, una gradazione di riparto degli incentivi rispettosa dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, il tutto nell’ottica di valorizzazione delle figure professionali in servizio.
APPROFONDIMENTO – In merito ai destinatari degli incentivi si può quindi precisare che , ai fini della liquidazione degli incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 si devono considerare i seguenti presupposti previsti dalla norma:
- l’affidamento dei lavori, servizi e forniture deve avvenire a seguito di una procedura di “gara”;
- per gli appalti relativi a servizi e forniture, deve essere nominato il direttore dell’esecuzione (tale nomina è richiesta, secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero, di particolare complessità);
- l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi punto seguente), nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione; l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del citato decreto;
- le funzioni tecniche incentivate sono esclusivamente quelle di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del medesimo fondo;
- gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- gli incentivi funzioni tecniche non spettano al personale con qualifica dirigenziale.
La Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 2/2019, ha risolto il contrasto interpretativo sulla possibilità di riconoscere gli incentivi funzioni tecniche anche per le attività connesse ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Corte si è espressa sulla possibilità di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, esprimendo il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”. Alla base di tale pronuncia vi è la considerazione che il compenso incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non è sovrapponibile all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, oggi abrogato.
La Corte, evidenzia che la nuova disciplina mira a stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto, consentendo l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, rileva la novella introdotta al comma 5-bis dell’art. 113 ad opera dell’art. 1, comma 526, della legge di bilancio n. 205/2017, secondo la quale gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche vanno imputati allo stesso capitolo del bilancio che finanzia i singoli lavori, servizi e forniture, in modo che l’impegno di spesa vada assunto, a seconda della natura.
Secondo i magistrati contabili, nella norma non è stato riproposto il divieto espresso di ripartire l’incentivazione per le attività manutentive e ciò è indicativo della volontà del legislatore di superare il precedente sistema, con l’individuazione di margini applicativi più ampi e la rinuncia ad intervenire sulle modalità di riparto del fondo.
Infine, la Sezione chiamata ad esprimere il proprio avviso sull’interpretazione dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, osserva che tali incentivi per funzioni tecniche, possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
La Corte dei Conti della Puglia, con la deliberazione n. 162/2018, ha confermato la possibilità di erogare l’incentivo “qualora nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell’importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l’incentivo stesso deve essere correlato all’importo della perizia di variante (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 97/2014)”.
La Corte dei Conti Veneto, con la deliberazione n. 455/2018, è intervenuta per chiarire l’applicazione di incentivi per funzioni tecniche al caso di concessione di servizi. In particolare, alla luce dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore,
quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Pertanto, ai fini dell’incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, il 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, si calcola sul fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore dall’insieme degli utenti, e non sul canone di concessione.
La Corte dei Conti sezione delle Autonomie con Delibera n. 24/SEZAUT/2017/QMIG depositata in data 10.10.2017 ha dichiarato inamissibile la questione di massima presentata dalla Corte Conte Liguria e precisa «Ritenuto, infatti, che i nuovi incentivi per le “funzioni tecniche” di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si presentano, all’evidenza, con caratteristiche diverse rispetto a quelli disciplinati dal previgente codice degli appalti, questa Sezione delle autonomie…omissis…ha affermato che i predetti incentivi sono da includere nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici ..omissins.. posto che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e dunque, come spese correnti e, quindi, di personale (Sezione delle autonomie, del. n. 7/2017/QMIG)».
La Sezione Autonomie dichiara quindi inamissibile la questione rimessa dalla C.C. Liguria poichè “in assenza di decisioni contrastanti assunte dalle Sezioni regionali, sia la mancanza di elementi che impongano una nuova valutazione a fini di prevenire l’insorgere di potenziali contrasti interpretativi, sia l’assenza di argomentazioni giuridiche e/o fattuali nuove e diverse da quelle già esaminate con la richiamata deliberazione n. 7/SEZAUT/2017” si configura come una mera richiesta di riesame.
In mancanza di nuovi elementi e argomenti giuridici a supporto, la Sezione Autonomie conferma che le risorse destinate ad incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 sono soggette al limite di cui all’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.
Tale posizione rende conplicato per gli Enti garantire il rispetto del limite del Fondo 2016 e soprattutto individuare la tipologia di dati da confrontare.
A tal proposito si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale dell’Emilia Romagna con il parere n. 152/2017/PAR che stabilisce che non può essere applicato il principio di carattere generale dell’omogeneità delle basi di confronto col dato del 2015, rivisitato con l’inclusione degli incentivi per funzioni tecniche in quel periodo escluse dal vincoli del fondo. Infatti la Corte precisa che “Nel caso prospettato..omissis.., non sussiste l’ipotesi di diversi criteri di contabilizzazione da ricondurre ad omogeneità poiché, per quanto considerato, manca il decisivo riferimento al “medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in diverse annualità” in quanto le due tipologie di incentivi esaminate non sono pienamente sovrapponibili, come deliberato e confermato dai richiamati pronunciamenti della Sezione delle Autonomie nel formale esercizio della propria funzione nomofilattica”.
La Corte statuisce, Infine, che “debba ritenere non applicabile al caso di specie il “principio dell’omogeneità delle basi di confronto” che, peraltro, quando concretamente impiegato nelle diverse declinazioni possibili, non mancherebbe di determinare conseguenze o non conformi alla legge o non logiche e lineari (vds.al riguardo le puntuali considerazioni della deliberazione n.58/2017/QMIG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 58/2017 del 13.6.2017: secondo la sezione Ligure gli incentivi per le funzioni tecniche vanno al di fuori del tetto di spesa sia del fondo per le risorse decentrata sia del personale. Tale indicazione, per il tetto del fondo, si applica anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017.
La Corte Ligure illustra nel dettaglio le argomentazioni a supporto di tale interpretazione, inoltre evidenzia gli effetti che andrebbero a realizzarsi in caso di applicazione dell’interpretazione resa dalla Sezione delle Autonomie: “Gli incentivi alla progettazione, in vero, negli esercizi 2011/2013 non erano ricompresi nella base di calcolo per il tetto di spesa di cui al comma 557 citato. Così come non erano ricompresi nella base di calcolo del limite del 2015 riferito alle risorse per il trattamento accessorio. Includere oggi gli incentivi tecnici nella base di calcolo della spesa rilevante ai fini del computo della spesa complessiva vorrebbe dire superare, con assoluta certezza, il tetto di spesa di cui al comma 557 citato, senza che l’ente abbia la possibilità di ridurre altre voci, in considerazione della rigidità della spesa di personale stretta, nell’ultimo decennio, tra numerosi vincoli. Allo stesso modo, qualora tali incentivi rilevassero ai fini del tetto di spesa per il trattamento accessorio, si verificherebbe l’impossibilità di erogare gli stessi se non a scapito del trattamento accessorio di altri dipendenti, mediante riduzione di altre risorse, al fine di compensare l’erogazione degli incentivi tecnici in discorso. Con riferimento, inoltre, al limite di spesa di cui al comma 557, un’interpretazione “restrittiva” determinerebbe la violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza contabile, di omogeneità tra i dati (e i tetti di spesa) oggetto di comparazione. Non sarebbe logico, né legittimo, contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare sia composto da voci differenti” […]
Per rendere omogeneo il dato si potrebbero osservare due vie:
- 1. ciascun ente dovrebbe ricomprendere nel tetto di spesa tutti gli incentivi alla progettazione erogati nel triennio 2011/2013 (e nel corso del 2015 relativamente al limite per il fondo del trattamento accessorio). Ma tale interpretazione sarebbe ultra legem in quanto, con espressa volontà legislativa, il nuovo codice dei contratti ha escluso dal fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 gli incentivi alla progettazione.
- 2. In alternativa, ciascun ente dovrebbe individuare quelle voci di spesa riferite ad incentivi che siano previsti espressamente in entrambi i testi normativi (vecchio e nuovo codice dei contratti) o che siano riconosciuti dalla giurisprudenza contabile. Ma tale operazione risulta priva di criteri univoci e sarebbe rimessa alla libera disponibilità dell’ente.
[..] In ogni caso, quale che sia l’operazione accolta per rendere omogeneo il dato, si potrebbe verificare un effetto paradossale ed ingiusto.
Potrebbero esservi enti locali che nel periodo 2011/2013 (o nell’anno 2015 relativamente al trattamento accessorio) hanno erogato incentivi “tecnici” in un ammontare considerevole, in conseguenza di un piano di opere pubbliche significativo. Gli stessi si troverebbero ad avere un tetto di spesa rilevante, sia ai sensi del comma 557, sia ai sensi del comma 236, lasciando ampio spazio alla spesa di personale. Di contro gli enti che in quei particolari esercizi non avevano erogato incentivi, si troverebbero di fatto nelle condizioni sopra descritte di inapplicabilità della norma di cui all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016. Ed ancora, una volta fissato il tetto di spesa, questo potrà essere raggiunto anche con spese diverse dall’erogazione di incentivi tecnici. Una volta fissato il tetto in questione di cui al comma 557 in un determinato importo, tale somma nell’esercizio 2017 (e successivi) potrà essere, difatti, composta non necessariamente dagli incentivi tecnici, bensì anche da altre tipologie di spese che, diversamente, l’ente non avrebbe potuto sostenere (aumentando di fatto l’aggregato relativo al personale).
Lo stesso dicasi per il limite alle risorse per la contrattazione decentrata. Se l’ente calcola tali incentivi nel corso del 2015, il limite di spesa aumenterà dello stesso ammontare. Ma essendo il limite un valore assoluto (non disaggregabile), l’ente, negli esercizi successivi, pur in mancanza di contratti e, quindi, di incentivi tecnici, potrà aumentare le risorse accessorie sino al raggiungimento di tale nuovo limite. In tal senso la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 26 del 2014, ha riconosciuto che il vincolo debba riferirsi all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti (orientamento questo confermato anche dalla Sezione di controllo dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 100 del 2017, e dalla Sezione di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 135 del 2016). Di contro, come già osservato, gli enti che invece non hanno erogato incentivi nel corso del 2015, si troverebbero in una situazione di inapplicabilità della norma di cui al comma 2 dell’art. 113 del nuovo codice dei contratti.
E’ necessario precisare che l’interpretazione della Corte Ligure è stata sospesa e rimessa alla decisione Presidente della Corte dei Conti al fine di fornire una interpretazione uniforme relativa agli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 D.Lgs 50/2016.
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, delibera n. 7 del 30.3.2017: le risorse destinate ad incentivare le funzioni tecniche sulla base delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), devono rientrare nel tetto del fondo per le risorse decentrate ed inoltre anche nel tetto di spesa del personale.
Corte dei Conti Sezione Regionale dell’Umbria, parere n. 51 del 26.4.2017: La Corte Umbra ha ribadito che le “funzioni tecniche” oggetto di incentivo sono solo quelle tassativamente indicate nel secondo comma dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016. Esse costituiscono un numero chiuso, come è agevole desumere anche dall’ avverbio “esclusivamente”, utilizzato dal legislatore. In particolare, tra le “funzioni tecniche” non è ricompresa l’attività manutentiva che, pertanto, non può essere incentivata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016
Corte dei Conti Sezione Regionale della Toscana, parere. n. 177 del 26.10.2017– il regolamento su incentivi funzioni tecniche non ha efficacia retroattiva. Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di approvare ora – con efficacia retroattiva – il regolamento disciplinante l’erogazione degli incentivi, procedendo alla compensazione dell’attività svolta dai dipendenti dall’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e fino alla data di adozione del regolamento. I magistrati contabili della Toscana, hanno ribadito che gli atti amministrativi non possono avere efficacia retroattiva, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, secondo i quali il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, nella specie, al divieto di retroattività imposto dal successivo art. 11 per gli atti normativi, derogabile solo attraverso una norma di legge che abiliti l’atto a produrre un tale effetto (ad esclusione della legge penale, per la quale la costituzione pone un divieto assoluto). Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 delle preleggi, quindi, il regolamento ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 non può disporre che per il futuro. Pertanto, non è possibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche per attività svolte in assenza del regolamento e una volta approvato, potranno essere retribuite esclusivamente le attività svolte successivamente all’entrata in vigore di tale atto regolamentare.
Corte dei Conti sezione regionale della Sicilia, del. n. 141 del 25.7.2017 e pubblicata il 2.10.2017: Un sindaco ha chiesto un parere in merito possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al direttore dell’esecuzione per i servizi già contrattualizzati ed in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016. I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 141/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno ribadito che l’articolo 216 del d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che le disposizioni contenute nel nuovo codice si applicano a tutte le procedure o ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi risultano pubblicati posteriormente all’entrata in vigore dello stesso ovvero, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla predetta data, non risultano ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.
A.N.A.C. Comunicato del Presidente del 6 settembre 2017 (Depositato il 13 settembre 2017)
Sono pervenute a questa Autorità alcune richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. Attesa la rilevanza di carattere generale delle questioni poste, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente comunicato.
In linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio, riprodotto anche all’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito. Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario. Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all’efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Per quanto concerne la corresponsione dell’incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l’accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di “anticipazione” dell’incentivo; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell’approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Corte dei Conti sezione Regionale della Lombardia, parere n. 333 del 15.11.2016
Corte dei Conti Sezione Regionale dell’Emilia Romagna, parere n. 118 del 7.12.2016
DISCIPLINA INCENTIVI PROGETTAZIONE ANNO 2014 E SEGUENTI
Il fondo per incentivare al progettazione interna confluisce tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’art.15 del CCNL 1998-2001; deve essere iscritto in entrata e in uscita per lo stesso identico importo, in quanto si configura come una “partita di giro”.
Si ricorda che le risorse volte a finanziare la cosiddetta “progettazione interna” non risultano soggette a limite del DL 78/2010, come stabilito dalle Delibere n. 51 e 56/2011 della Corte dei Conti riunite in Sezioni Riunite, nonché da successive interpretazioni.
Art. 13 e 13 bis DL 90/2014 convertito in L. 114/2014
Con la recentissima modifica normativa dell’art. 13 bis del DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) è stata definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione.
La norma infatti, all’art. 13, ha stabilito l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) relativi all’incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli atti di pianificazione, e nel successivo comma ha stabilito l’introduzione nell’art. 93 dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies della nuova disciplina.
I nuovi commi 7 bis, ter, quater e quinquies regolano, quindi, i fondi per la progettazione e l’innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all’Amministrazione, e in parte all’investimento in innovazione.
Di seguito le considerazioni dell’ANCI.
Le risorse per l’incentivazione della progettazione
La norma interviene sull’art. 93 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), al quale, dopo il comma 7, che individua gli oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis a 7- quinquies.
Si stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
Un importo pari all’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall’Ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il regolamento deve stabilire:
- la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;
- i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.
Le modalità di erogazione
Il dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell’incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti – privi di qualifica dirigenziale- interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all’esterno costituiscono economie.
Le risorse per l’innovazione
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato a finanziare l’investimento in innovazione, attraverso l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.
L’articolo 13 bis rinvia a un regolamento emanato dalla stessa amministrazione, che dovrà precisare e dettagliare la disciplina per quanto non stabilito dalla normativa. Il regolamento dovrà infatti, fissare la percentuale effettiva di incentivo da stanziare per ogni opera, dovrà stabilire le modalità di riparto tra chi partecipa alla progettazione e, soprattutto, dovrà decidere “i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”. In pratica, in caso di ritardi o aggravi di costo, l’incentivo dovrà essere ridotto.
I recenti pareri delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (della Toscana, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna)forniscono degli utili chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dal DL 90/2014, alcuni dei quali contrastanti.
Si riteneva pertanto necessaria ed urgente una corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, fornita da parte delle Sezioni Autonomie con apposita Deliberazionen. 10 del 23.3.2016.
La sezione Autonomie, nella citata Delibera n. 10/2016. sentenzia l’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria. “Resta ferma la necessità per gli enti locali di adeguare tempestivamente la disciplina regolamentare in materia, nella quale, peraltro, trova necessario presupposto l’erogazione dei predetti incentivi”.
Corte dei Conti Veneto, Deliberazione n. 123 del 24.2.2016: La Sezione delibera di sospendere la pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Gallio, disponendo la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni in ordine al deferimento della questione di massima come si seguito specificata: “Se gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 possano essere riconosciuti ed erogati al personale indicato dal comma 7-ter anche nel caso di progettazione affidata e realizzata da soggetti esterni alla stazione appaltante
Corte dei Conti Toscana, Deliberazione. n. 490/2015/PAR del 28.10.2015
Il Sindaco metropolitano di Firenze ha formulato alla Corte dei Conti una richiesta di parere in cui si chiede se, alla luce delle modifiche introdotte, in materia di incentivi alla progettazione, ad opera degli artt. 13 e 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, sia previsto o meno l’obbligo di esclusione dell’incentivo per le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché, al fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per la corresponsione degli incentivi che è pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, se si debba far riferimento al momento della liquidazione oppure alla fase del pagamento dei medesimi.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha rilevato come la questione interpretativa concernente la spettanza dell’incentivo di progettazione è stata già affrontata con parere, assunto con deliberazione n. 237/2014, reso nei confronti della Regione Toscana, ove si è rappresentato che “Posto che l’incentivo in questione dà luogo ad una ipotesi derogatoria del principio di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione, e non si presta pertanto a interpretazione analogica, le numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo intervenute nella materia (si vedano, fra le altre: Sez. controllo Lombardia, deliberazioni nn. 72/2013 e 188/2014; Sez. controllo Liguria, deliberazione n. 24/2013; Sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 39/2014 e 97/2014; Sez. controllo Toscana, deliberazioni nn. 293/2012 e 15/2013) fanno emergere alcuni orientamenti consolidati: la possibilità di corrispondere l’incentivo è limitata all’area degli appalti pubblici di lavori, e non si estende agli appalti di servizi manutentivi; in ragione della natura eccezionale della deroga, l’incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica, e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva); si devono escludere dall’ambito di applicazione dell’incentivo tutti i lavori di manutenzione per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di una gara (com’è il caso per i lavori di manutenzione eseguiti in economia). In base a tali orientamenti, precisa la Corte che “appare evidente che le ipotesi di riconoscibilità dell’incentivo ad attività di manutenzione ordinaria, anche laddove riconosciute astrattamente possibili, presenterebbero in concreto margini molto limitati, spettando comunque all’ente di valutare quale sia la soglia minima di complessità tecnica e progettuale che ne giustifichi la corresponsione (così Sez. controllo Puglia, deliberazioni nn. 33 e 114/2014). Va peraltro sottolineato che in passato la Sezione Toscana ha adottato l’interpretazione più restrittiva, ritenendo che “l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione, nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’intera opera pubblica progettata”, e traendone la conclusione che, a priori, i lavori di manutenzione ordinaria non siano da ricomprendere tra le attività retribuibili con l’incentivo in questione (Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 15/2013, alle cui considerazioni si fa qui rinvio; conforme anche Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2013). Sul punto è ormai intervenuto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 che, nell’abrogare il citato art. 92, comma 5, preclude espressamente, per il futuro, la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione (…)”. In riferimento al secondo quesito proposto, questo Collegio ritiene che, al fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per l’erogazione degli incentivi al singolo dipendente che è pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, debba farsi riferimento al momento della corresponsione degli stessi e, quindi, alla fase del pagamento, in quanto l’art. 93, c. 7-ter, del Codice degli appalti prevede (“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno”) che si debba avere riguardo al momento dell’erogazione del riconoscimento incentivante (in terminis, si veda anche Sez. autonomie n. 11 del 24/3/2015).”
Fonte “www.gazzettaamministrativa.it” , http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=b3e3f670-81a0-11e5-ac74-5b005dcc639c
Corte dei Conti Lombardia, Deliberazione n. 351 del 14.10.2015: “l’avviso della Sezione è nel senso che anche le attività di manutenzione straordinaria consentano l’erogazione dell’incentivo alla progettazione come attualmente normato, ma solo laddove richiedenti un’attività di progettazione”.
Corte dei Conti Lombardia, Deliberazione n. 300 del 13.11.2014:
Ai progettisti incentivi tagliati solo per le attività svolte dopo metà agosto. Il personale degli uffici tecnici dei Comuni va incentivato con le nuove regole che le singole amministrazioni si devono dare in attuazione dei principi dettati dal Dl 90/2014 per le attività svolte successivamente alla metà dello scorso mese di agosto, cioè dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Le attività svolte precedentemente devono essere incentivate con le regole previgenti. La pronuncia riprende e amplia i primi suggerimenti della deliberazione della sezione Emilia-Romagna della magistratura contabile, parere 19.09.2014 n. 183. In questo modo si colma l’assenza di una specifica disposizione per la fase di prima applicazione, mentre lo stesso provvedimento detta regole precise per l’entrata in vigore delle nuove regole sulla incentivazione degli avvocati e sulla erogazione dei diritti di rogito ai segretari. Ambedue questi documenti fanno riferimento alle indicazioni dettate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione 08.05.2009 n. 7/2009/QMIG, che affrontò una questione analoga: la decorrenza della applicazione del taglio di questa incentivazione.
Corte dei Conti Emilia Romagna deliberazione n. 183 del 2014
a) dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014 del DL n. 90/2014, il dirigente di ruolo di un ufficio tecnico del Comune non può più beneficiare degli incentivi di progettazione,
b) in base al principio dell’alterità, il beneficiario dell’incentivo non può coincidere con il soggetto (ad esempio, il capo dell’Ufficio tecnico) che provvederà all’accertamento del buon esito del progetto;
c) l’ambito applicativo degli incentivi per la progettazione di cui agli artt. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 riguarda non un’attività di semplice pianificazione territoriale, ma esclusivamente progettazione collegata direttamente con la realizzazione di un’opera pubblica;
Per maggiori approfondimenti sulle pronunce della Corte dei Conti si rinvia all’apposito capitolo SENTENZE/PARERI.
Per facilitare gli Enti è disponibile in questa sezione una bozza di “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del “Fondo per la progettazione e l’innovazione”
DISCIPLINA INCENTIVI PROGETTAZIONE ANNI PRECEDENTI (FINO AL 2013)
Art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs 163/2006
La disposizione di cui all’art. 92 commi 5 e 6 del Codice dei contratti D. L.gs 163/2006 (ex art. 18 della Legge 109/94, cosiddetta “Legge Merloni”), prevede espressamente che, a favore del responsabile unico del procedimento, dei soggetti incaricati della progettazione, della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo e dei loro collaboratori, sia erogata, da parte dell’amministrazione di appartenenza, una somma non superiore ad una percentuale che, nel corso degli anni è variata dal 1,5% inziale al 2% attuale (con una previsione che per alcuni anni la aveva riportata allo 0,5%) dell’importo posto a base di gara di un’opera, o di un lavoro, a titolo di incentivo alla progettazione. La ratio di tale disposizione normativa risiede nell’esigenza di favorire la redazione dei progetti e degli elaborati tecnici necessari per la realizzazione delle opere pubbliche all’interno delle stazioni appaltanti, limitando, al massimo grado possibile, il ricorso a professionisti esterni, al fine principale di contenere le spese di progettazione a carico dell’ente e di valorizzarne le rispettive professionalità. I criteri di riconoscimento degli incentivi di progettazione devono essere previamente definiti nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa, dovendo trovare, poi, definitiva collocazione all’interno di un apposito regolamento, nel rispetto dell’autonomia normativa riconosciuta agli enti locali. Identica disciplina normativa è prevista per il riconoscimento degli incentivi inerenti l’assolvimento dell’attività redazionale degli atti di pianificazione tecnico-rubanistica, prevedendo che il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, sia ripartito, con le modalità e i criteri previsti nello stesso stesso strumento regolamentare di cui sopra, tra i dipendenti che lo abbiano redatto.
L’incentivo si può rivolgere:
- ai responsabili di procedimento, in quanto direttamente coinvolti nel processo realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- ai progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- ai coordinatori in materia di sicurezza, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- ai direttori dei lavori, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- al personale dell’Ufficio Tecnico, inteso come staff di progetto e di direzione lavori, direttamente coinvolto per la corretta esecuzione dello specifico progetto;
- ai collaudatori, in quanto direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- ai collaboratori delle suddette figure, in quanto direttamente coinvolte nel processo realizzativo;
- ai responsabili della funzione di coordinamento inteso come verifica delle scelte e sovrintendenza dell’attività di pianificazione territoriale;
- ai componenti delle Commissioni di verifica progetti (o atti di pianificazione) e collaudo di qualità dell’opera realizzata, nonché delle commissioni di gara;
- ai collaboratori coinvolti nelle definizioni tecnico – funzionali dei progetti o atti di pianificazione,nonché coinvolti nell’iter procedurale dei medesimi.
Viene stabilita una percentuale unica a livello normativo, dalla quale poi discende l’incentivo che viene calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno. In particolare, anche per le opere o atti di pianificazione interamente progettate all’esterno è calcolato l’incentivo, limitatamente al ruolo del responsabile del procedimento, e se tali prestazioni sono svolte internamente, anche per le funzioni di direzione lavori e connesse, di collaudo e altre che devono essere individuate nei regolamenti dei rispettivi enti.
Nel regolamento interno inoltre vengono definiti i criteri generali di riparto delle risorse incentivanti tra le varie figure professionali coinvolte, condizione essenziale per poter pervenire alla distribuzione dell’incentivo. A proposito di regolamento viene sintetizzata la Deliberazione n. 123 del 12/04/2001 legge 109/94 Articoli 18 – Codici 18.1. L’articolo 18, co. 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., laddove prevede che la ripartizione del fondo incentivante della progettazione debba avvenire secondo modalità e criteri assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, va inteso nel senso che è illegittimo il comportamento dell’amministrazione che proceda al pagamento dell’incentivo in mancanza di tale regolamento. L’articolo 18, co. 2 quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., laddove vieta la stipula del contratto a tempo determinato con i quali sia affidata l’attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, deve essere coordinato con l’articolo 51, co. 5bis, della legge 142/90 che consente la stipula di tali contratti per l’affidamento di compiti di dirigente o di funzionario direttivo.Il divieto contenuto all’articolo 18, co. 2 quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., si ferisce espressamente a contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la sola attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e non a quei contratti che comportano l’esercizio delle generali mansioni di funzionario direttivo.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
CCNL 01.04.1999 – ART. 15 comma 1 lett. k e ART. 17 comma 2 lett. g
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
- Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del …., nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
[…] omissis
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17
ART. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
- Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
- In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per:
[…] omissis
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k).
RIFERIMENTI NORMATIVI
DL 90/2014 convertito in L. 114/2014, Artt. 13 e 13 bis
Art. 13.
(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)
1. I commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 13-bis.
(Fondi per la progettazione e l’innovazione)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
“7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
7-ter. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo”.
D. Lgs 163/2006 art. 92 commi 5 e 6
Art. 92
(Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento. (comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall’art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. (comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4. (comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, é ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, é stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. (comma così modificato dalla L 201 del 22/12/2008, di conversione del DL 162/2008, in vigore dal 23/12/2008)
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato é ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante é autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. (comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(rubrica dell’art. 92 modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Legge n. 109/1994, Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione)
1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell’articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
2-quater. É vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
Legge n. 350/2003 art. 3 comma 30
I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi
Legge finanziaria n. 266/2005 art. 1 comma 207
L’art. 18 comma 1 della L. 109/1994 si interpreta nel senso la quota percentuale ripartibile è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione
Legge n. 201/2008
art. 1
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.»;
Legge n. 2/2009
Art.18
4-sexies. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’ destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita’ di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, e’ versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
Decreto 17 marzo 2008, n. 84 del Ministero delle Infrastrutture. Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (vedi file allegato)
COLLEGATO AL LAVORO – DISEGNO DI LEGGE 19 ottobre 2010, n. 1441-quater
3. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
PARERI ARAN
CFL 44 – L’art. 7 comma 3, lettera J) del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 prevede, tra le materie di contrattazione integrativa, anche la definizione della la correlazione tra i compensi aggiuntivi per le posizioni organizzative (es: incentivi per funzioni tecniche) e la retribuzione di risultato. In mancanza di una espressa indicazione in tal senso è possibile negoziare in sede decentrata anche la correlazione tra incentivi (es: incentivi per funzioni tecniche) e performance individuale/collettiva?
Relativamente alla particolare problematica prospettata, si ritiene che, stante la riserva di regolazione in materia ditrattamenti economici riconosciuta dalla legge alla contrattazione collettiva, non sembrano sussistere impedimenti a che, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.7, comma 4, lett.b), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, possano essere stabilite comunque regole per definire la correlazione e, quindi il rapporto anche quantitativo, tra compensi connessi alla performance (individuale e collettiva) e l’entità dei compensi previsti a favore di particolari categorie di personale, da specifiche norme di legge, anche al fine di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi.
In sostanza, si ritiene che il principio, esplicitato dall’art.7, comma 4, lett.j), del CCNL del 21.5.2018, con espresso riferimento al solo rapporto tra i compensi dell’art.18, comma 11, lett.h), del medesimo CCNL del 21.5.2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, possa essere, comunque, applicato, con carattere di generalità, anche al rapporto tra incentivi connessi alla performance e l’ammontare di alcune specifiche tipologie di altri trattamenti economici accessori previsti da norme di legge anche per il personale non titolare di posizione organizzativa, ove esso sia condiviso dalle parti in sede decentrata.
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E’ legittimo prevedere nel Regolamento per l’incentivazione ex art.92 del D.Lgs..n.163/2006:
a) la riserva di una parte del fondo incentivante pari al 15% al fondo per lo sviluppo delle risorse umane ed al fondo per l’indennità di risultato dei dirigenti e solo il restante 85% al personale tecnico ed ai collaboratori che abbiano avuto un ruolo nella progettazione ed esecuzione dell’opera o del lavoro?
b) la confluenza delle economie del fondo incentivante nel fondo generale di produttività e nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti?
Preliminarmente si deve evidenziare che l’attività di assistenza dell’ARAN, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, è limitata esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Conseguentemente, con riferimento alle particolari problematiche esposte, sono fornite indicazioni solo con riferimento ai profili strettamente connessi ai contenuti della contrattazione collettiva in materia.
In tale ambito, si ritiene utile precisare quanto segue:
- in materia di incentivi alla progettazione, di cui prima alla legge n.109/1994 e successivamente al D.Lgs.n.163/2006, la contrattazione ha dettato solo alcune limitate prescrizioni:
a) in base all’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999, rientrano nelle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; tra queste sono ricomprese anche quelle derivanti dall’art.18 della legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l’art.17 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri e delle regole per l’utilizzazione delle risorse di cui al punto a), per incentivare le specifiche attività e prestazioni cui esse sono espressamente correlate;
- spetta all’ente l’adozione di uno specifico regolamento (previa contrattazione integrativa) per la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di dipendenti coinvolti nell’attività di progettazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla previsione legislativa e delle specifiche indicazioni fornite dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- si deve ricordare che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 hanno natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 e, quindi, devono essere sempre tenute distinte da quelle aventi carattere di stabilità. Conseguentemente, esse non possono essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti aventi carattere di stabilità come le progressioni economiche orizzontali o la retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa, ecc.;
- l’utilizzo delle risorse di cui trattasi avviene sulla base delle specifiche modalità definite in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.g) del medesimo CCNL dell’1.4.1999;
- i destinatari delle incentivazioni previste dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 sono individuati direttamente da tale fonte legislativa;
- proprio perché trattasi di risorse variabili, le stesse (o anche le sole eventuali economie accertate a consuntivo), ove previste per la presenza dei presupposti di legge, non possono essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi a quello per il quale sono state stanziate;
- in particolare, si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007);
- da un punto di vista generale, proprio in considerazione della portata e delle finalità che caratterizzano la citata fonte legislativa, si nutrono perplessità in ordine alla possibilità di destinare risorse derivanti dall’applicazione delle stesse, anche solo parzialmente, al finanziamento di altre tipologie di compensi o di indennità o al finanziamento di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore. Operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006), di cui si è detto;
- giova, infine, rilevare che, in generale, in propri precedenti orientamenti applicativi, la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto che in sede di contrattazione integrativa, possono essere stabilite, certamente, regole per definire la correlazione, e quindi, il rapporto anche quantitativo, tra compensi di produttività ed entità di alcune specifiche tipologie di altri trattamenti economici accessori (compensi professionali per gli avvocati; quelli per i progettisti interni, ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006; compensi ICI, ecc.). Alla base di tali indicazioni vi era la considerazione sia della opportunità di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi; sia della circostanza che, certamente, potrebbero nutrirsi dubbi sulla effettiva possibilità del personale di cui trattasi di svolgere nello stesso arco temporale l’attività ordinaria, l’attività progettuale del dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 e/o le altre attività considerate e quelle connesse ai progetti di produttività (si ricorda, infatti, che, in materia di produttività, l’art.37 del CCNL del 22.1.2004, ha stabilito che i relativi compensi possono essere erogati solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa e che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica; pertanto, solo in presenza di un maggiore impegno, aggiuntivo rispetto alla prestazione ordinaria, del dipendente, come attestato dal dirigente, sulla base della valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, consente l’attribuzione dei compensi di produttività).
Sugli altri punti del quesito (contenuti del regolamento; ecc.), trattandosi di problematiche concernenti la esatta definizione dei contenuti e delle modalità applicative dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, si suggerisce di sottoporre le stesse direttamente all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che ha pubblicizzato sul relativo sito istituzionale numerosi pareri e indirizzi proprio in merito alla corretta applicazione della suddetta disciplina legislativa, o anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui spetta istituzionalmente ogni attività di interpretazione delle disposizioni di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
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A seguito del conferimento da parte dell’ente al proprio ufficio tecnico di un incarico per la redazione del piano urbanistico, le prestazioni finalizzate alla redazione del suddetto piano devono essere effettuate durante l’orario di lavoro o al di fuori dello stesso?
La regola generale è che i progetti finalizzati o di produttività si devono svolgere sempre all’interno dell’orario di lavoro, in conformità alle prescrizioni in materia contenute nel D.Lgs.n. 66/2003 (con la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario e conseguente esclusione di un tertium genus rappresentato dal lavoro a progetto fuori dell’orario di lavoro).
Ad una diversa conclusione, si ritiene che possa pervenirsi, in via eccezionale, solo nel caso in cui vi sia una specifica fonte legislativa che lo prevede espressamente, come ad es. la legge n. 326/2003, dato che la legge può sempre derogare al principio generale stabilito da altra legge.
Data la mancanza nel D.Lgs.n.163/2006 di una disposizione analoga a quella della legge n.326/2003, si può conseguentemente ritenere che l’attività di progettazione di cui all’art.92 del medesima decreto legislativo rientri nella normale attività lavorativa. Ciò comporta anche che, se il lavoratore che vi è addetto svolge la sua prestazione anche oltre l’ordinario orario di lavoro, avrà diritto alla corresponsione anche del compenso per lavoro straordinario (tranne ovviamente il caso in cui si tratti di un titolare di posizione organizzativa cui non può essere riconosciuto tale ultimo compenso).
Comunque, poiché si tratta di problematiche inerenti in via prioritaria l’esatta portata applicativa di specifiche norme di legge (D.Lgs.n.163/2006), ulteriori informazioni possono essere acquisite anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di interpretazione di norme di legge attinenti al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
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Un ente intende iscrivere in bilancio incentivi al personale dell’ufficio tecnico a seguito di un incarico al personale interno per la realizzazione di varianti progettuali, con oneri a totale carico dell’ente stesso, nel senso cioè che tali spese per il personale non fanno parte di alcun quadro economico dell’opera o progetto, ma sono ulteriori spese a carico del bilancio. In tale contesto, si chiede:
a) in che modo gli incentivi di cui all’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 possono essere finanziati con risorse a carico del bilancio?
b) tali accessori per il personale sono soggetti a limiti in quanto vanno ad incrementare la quota variabile delle risorse di cui all’art. 31 del CCNL del 22.1.2004, ai sensi dell’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999 oppure rappresentano una casistica differente rispetto al fondo incentivante del personale?
c) per la loro iscrizione in bilancio, quali atti è necessario adottare preliminarmente ovvero si può prescindere in tale fase dalle verifiche in merito ai presupposti legittimanti?
Relativamente alle diverse problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:
punti a) e c)
In materia di incentivi alla progettazione di cui alla legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrattazione ha dettato solo alcune limitate prescrizioni:
a) in base all’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999, rientrano nelle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; tra queste sono ricomprese anche quelle derivanti dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 (prima art.18 della legge n.109/1994);
b) l’art.17 del medesimo CCNL dell’1.4.1999 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri e delle regole per l’utilizzazione delle risorse di cui al punto a), per incentivare le specifiche attività e prestazioni cui esse sono espressamente correlate;
Pertanto, la quantificazione delle risorse di cui si tratta deve avvenire sulla base della corretta applicazione delle fonti legislative di riferimento e delle previsioni in materia contenute negli specifici regolamenti adottati dagli enti sulla base della legge.
Conseguentemente, poiché le problematiche esposte nei punti in esame attengono alla definizione delle esatte modalità applicative di disposizioni legislative, esse esulano dall’attività di assistenza della scrivente Agenzia che, come è noto. è limitata, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Informazioni ed indicazioni in materia dovranno, pertanto, essere richieste o all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che ha pubblicizzato numerosi pareri e indirizzi proprio in merito alla corretta applicazione della suddetta disciplina legislativa o al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui spetta istituzionalmente ogni attività di interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Per quanto di competenza dell’Agenzia, si può solo ricordare che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 hanno natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 e, quindi, devono essere sempre tenute distinte da quelle aventi carattere di stabilità. Conseguentemente, esse non possono neppure essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti aventi carattere di stabilità come le progressioni economiche orizzontali o la retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa, ecc.
Proprio perché trattasi di risorse variabili, le stesse (o anche le sole eventuali economie accertate a consuntivo), ove previste per la presenza dei presupposti di legge, non possono essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi a quello per il quale sono state stanziate.
In particolare, si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007).
punto b)
L’utilizzo delle risorse di cui trattasi avviene sulla base delle specifiche modalità definite in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.g) del medesimo CCNL dell’1.4.1999.
I destinatari delle incentivazioni previste dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 sono individuati direttamente da tale fonte legislativa.
Da un punto di vista generale, proprio in considerazione della portata e delle finalità che caratterizzano la citata fonte legislativa, si nutrono perplessità in ordine alla possibilità di destinare risorse derivanti dall’applicazione delle stesse, anche solo parzialmente, al finanziamento di altre tipologie di compensi o di indennità o al finanziamento di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore.
Operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006), di cui si è detto.
Anche in questo caso, tuttavia, venendo in considerazione un problema concernente la esatta definizione dei possibili destinatari del citato art.92 del D.Lgs.n.163/2006, si suggerisce di consultare il sito dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che ha pubblicizzato numerosi pareri e indirizzi proprio in merito alla corretta applicazione della suddetta disciplina legislativa o di formulare il quesito direttamente alla suddetta Autorità o anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui spetta istituzionalmente ogni attività di interpretazione delle disposizioni di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Giova, infine, rilevare che, in generale, in propri precedenti orientamenti applicativi, la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto che in sede di contrattazione integrativa, possono essere stabilite, certamente, regole per definire la correlazione, e quindi, il rapporto anche quantitativo, tra compensi di produttività ed entità di alcune specifiche tipologie di altri trattamenti economici accessori (compensi professionali per gli avvocati; quelli per i progettisti interni, ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006; compensi ICI, ecc.). Alla base di tali indicazioni vi era la considerazione sia della opportunità di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi;sia della circostanza che, certamente, potrebbero nutrirsi dubbi sulla effettiva possibilità del personale di cui trattasi di svolgere nello stesso arco temporale l’attività ordinaria, l’attività progettuale del dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 e/o le altre attività considerate e quelle connesse ai progetti di produttività (si ricorda, infatti, che, in materia di produttività, l’art.37 del CCNL del 22.1.2004, ha stabilito che i relativi compensi possono essere erogati solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa e che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica; pertanto, solo in presenza di un maggiore impegno, aggiuntivo rispetto alla prestazione ordinaria, del dipendente, come attestato dal dirigente, sulla base della valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, consente l’attribuzione dei compensi di produttività).
Dubbi invece, potrebbero nutrirsi in ordine a scelte più forti in materia, nel senso di stabilire una forma di alternatività, anche progressiva, espressa tra tutte le tipologie di trattamenti accessori ed i compensi per produttività. Si potrebbe, infatti, finire per ritenere che tutti i compensi accessori hanno una medesima finalità, al di là delle finalizzazioni del CCNL, con conseguente ingiustificato appiattimento retributivo.
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E’ legittimo che due dipendenti, inquadrati nella categoria C, con il profilo di istruttore tecnici ed in possesso del diploma di geometra, rifiutino di svolgere gli incarichi di progettista e di direttore dei lavori, tenuto conto dei contenuti del loro contratto individuale di lavoro e del principio dell’art.3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 (in base al quale, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili)? E’ possibile dotare i suddetti dipendenti di idonea copertura assicurativa?
Sulle problematiche poste, si ritiene utile evidenziare quanto segue:
1) la possibilità di conferire l’incarico di direzione dei lavori sia all’ingegnere che al geometra, sulla base evidentemente della complessità del lavoro, per il quale viene conferito l’incarico, è prevista direttamente dalla legge;
2) pertanto, se nel caso concreto sussistono le condizioni da questa stabilite, l’incarico può essere attribuito anche al geometra;
3) trattandosi di una competenza professionale specificamente riconosciuta dalla legge (in tal senso, depongono le prescrizioni specificamente formulate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione del 25.9.2000), si deve ritenere che questa rientri tra le mansioni tipiche, ma eventuali, del profilo professionale del geometra (per i contenuti generali dei profili della categoria C. l’allegato A al CCNL del 31.3.1999 fa riferimento alla: “Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili”);
4) alla luce di quanto detto, i compiti di progettazione e la direzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs.n.163/2006, rientrando tra le mansioni del profilo professionale di geometra, come tali sono esigibili dal datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, si ritiene che il lavoratore non potrebbe rifiutare il loro espletamento;
5) in proposito, si ricorda anche che in base all’art.92, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006: “1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) ……………………………………………………………….”
Pertanto l’attività di progettazione, ove questo non decida diversamente, rientra tra i compiti ordinari degli uffici dell’ente. Del resto, anche i compensi specifici previsti dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 sono riconosciuti ed attribuiti ai beneficiari ivi previsti proprio in quanto dipendenti dell’Ente stesso, che svolgono, quindi, le attività “premiate” nell’ambito delle proprie mansioni all’interno degli uffici competenti. La conferma è rappresentata proprio dalla circostanza che le risorse derivanti dall’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 confluiscono in quelle generali, ai sensi dell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999 e sono erogate ai destinatari sulla base delle decisioni assunte in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. g);
6) sullo specifico punto dell’assicurazione per i rischi connessi alla progettazione interna, per quanto di competenza, si deve ricordare che la vigente disciplina contrattuale (art.43 del CCNL del 14.9.2000) in materia di copertura assicurativa prende i considerazione come destinatari delle sue prescrizioni solo i lavoratori titolari di posizione organizzativa e che, conseguentemente, si è sempre escluso che la suddetta disciplina potesse essere estesa, come regolamentazione generale, anche al restante personale incaricato della progettazione interna. Pertanto, la possibilità di procedere al stipulazione di tale polizza deve essere verificata alla luce di eventuali norme di legge che espressamente la prevedano.
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Le risorse previste dall’art. 18 della legge n. 109/94 (ora art.92 del D.Lgs.n.163/2006) non utilizzate nell’anno di riferimento possono essere destinate all’incremento delle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività?
Nel merito del quesito, formulato si ritiene precisare quanto segue:
- l’art 18 della legge n. 109 del 1994, ora art. 92, comma 5 D.Lgs.n.163 del 12.4.2006, lega direttamente ed esclusivamente i compensi da esso previsti allo svolgimento delle attività di progettazione interna, definendo altresì sia i necessari presupposti sia il personale beneficiario dei compensi stessi;
- le risorse derivanti dall’applicazione delle sopra citate fonti legislative confluiscono (art. 15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999) in quelle destinate al finanziamento della contrattazione integrative, nel rispetto sempre dei vincoli concernente sia la finalizzazione delle stesse sia la sfera dei dipendenti destinatari;
- le suddette risorse hanno natura variabile, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 (che richiama espressamente nel suo ambito l’art. 15, comma 1, lett.k), del CCNL dell’1.4.1999); conseguentemente, esse non possono essere in nessun caso conservate o confermate tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell’anno successivo a quello in cui si sono rese disponibili per lo svolgimento nel corso dello stesso delle attività di progettazione, di cui all’art. 92, comma 5 D.Lgs.n.163 del 12.4.2006;
- alla luce di quanto sopra detto, appare evidente che non è in alcun modo possibile l’utilizzo delle risorse connesse alla citata legge, che risultino eventualmente non utilizzate, per incrementare quelle destinate alla produttività generale e per finanziare, anche solo parzialmente, altre tipologie di compensi o di indennità o di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore; infatti, operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs.n. 163del 12.4.2006),di cui si è detto, e non si terrebbe conto della natura variabile delle risorse stesse. Si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007).
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Può un accordo decentrato prevedere una decurtazione delle somme attribuibili a titolo di produttività individuale a quei dipendenti che percepiscono compensi incentivanti erogati ai sensi della legge 109 del 1994 (ora D.Lgs.n.163/2006) o dell’art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997?
In ordine a tale particolare problematica proposta, si osserva quanto segue:
- in materia di cumulo di trattamenti economici, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, come previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie;
- pertanto, si può ragionevolmente escludere o limitare la possibilità di cumulo nel caso che la produttività individuale e collettiva, ai fini dell’erogazione del relativo compenso, sia connessa alla valutazione di progetti o di attività del dipendente che ricomprendano anche quelle di cui alla legge n.109/1994 o all’art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997, per le quali percepisce gli specifici compensi stabiliti da tali fonti legislative;
- altro aspetto da considerare è il quantum di partecipazione del lavoratore ai progetti o programmi di attività ed alle caratteristiche dei criteri di valutazione della stessa adottati dall’ente; è indubbio che lo svolgimento delle attività di cui alla legge n.109/1994 (ora D.Lgs.n.163/2006) o all’art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997, può incidere riduttivamente su quelle connesse ai progetti o ai programmi di produttività.
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Le risorse individuate ai sensi dell’art. 18 della L. n.109/94 (ora art.92, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006) e destinate all’incentivazione del personale sono comprensive anche dei relativi oneri riflessi?
Il problema è stato definitivamente superato dall’art.3, comma 29 della L.n. 350/2003 che ha confermato la posizione da sempre sostenuta da questa Agenzia; pertanto, nell’ambito della percentuale massima dell’importo dei lavori da destinare alle incentivazioni, devono essere ricompresi anche tutti gli oneri riflessi, con la conseguenza che la somma a disposizione è da considerarsi al lordo degli stessi oneri.
SENTENZE/ PARERI CORTE DEI CONTI
Delibera Corte dei Conti Sardegna n. 11 del 30.1.2015 – La sopravvenuta normativa statale sugli incentivi alla progettazione di cui agli artt. 13 e 13-bis della legge 114/2014 risulta immediatamente cogente anche per le amministrazioni locali della regione della Sardegna.
L’art. 12 della L.R. 5/2007 rimane applicabile, in via residuale, per i soli aspetti coincidenti con la normativa statale ed, eventualmente, per quei limitati profili, già precedentemente normati dal legislatore regionale e non regolati dalla legge 114/2014, che non risultino incompatibili con la disciplina statale intesa nel suo complesso; profili da accertarsi attraverso una verifica che non può prescindere dall’esame del caso concreto e che è rimessa all’attività gestionale dell’amministrazione.
Delibera Corte dei Conti Piemonte n. 17 del 20.1.2015 – riconoscimento dell’incentivo anche per parti di progettazione assegnate a personale esterno, infatti “la normativa vigente non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di tutta l’attività progettuale, purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni. La gradazione proporzionale dell’entità degli incentivi, entro il limite generale posto dal Legislatore, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo ente che, come già ricordato, dovrà essere conforme ai criteri di logicità, congruenza e ragionevolezza”.
Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 300 del 13.11.2014– Ai progettisti incentivi tagliati solo per le attività svolte dopo metà agosto. Il personale degli uffici tecnici dei Comuni va incentivato con le nuove regole che le singole amministrazioni si devono dare in attuazione dei principi dettati dal Dl 90/2014 per le attività svolte successivamente alla metà dello scorso mese di agosto, cioè dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Le attività svolte precedentemente devono essere incentivate con le regole previgenti. La pronuncia riprende e amplia i primi suggerimenti della deliberazione della sezione Emilia-Romagna della magistratura contabile, parere 19.09.2014 n. 183. In questo modo si colma l’assenza di una specifica disposizione per la fase di prima applicazione, mentre lo stesso provvedimento detta regole precise per l’entrata in vigore delle nuove regole sulla incentivazione degli avvocati e sulla erogazione dei diritti di rogito ai segretari. Ambedue questi documenti fanno riferimento alle indicazioni dettate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione 08.05.2009 n. 7/2009/QMIG, che affrontò una questione analoga: la decorrenza della applicazione del taglio di questa incentivazione.
Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 247 del 1.10.2014 – La Corte fornisce dei chiarimenti sulla erogazione degli incentivi progettazione post DL 90/2014, in particolare precisa la “devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione (si rinvia alle deliberazioni dell’Autorità di vigilanza n. 315 del 13/12/2007, n. 35 del
08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001);
Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 246 del 1.10.2014-Con l’articolata richiesta di parere formulata dal Sindacoavente ad oggetto i compensi incentivanti previsti dall’art. 92, comma 5, oggi art. 93, commi 7 bis e seguenti, del d.lgs. n. 163/2006, sono stati esplicitati i seguenti quesiti:1) se gli interventi citati nella stessa nota, realizzati su progetto e sotto la direzione del personale dell’ufficio tecnico comunale, rientrano nel concetto di opere e/o lavori soggetti all’applicazione dell’incentivo in parola. Inammissibile; 2) se l’importo del progetto, e il fatto di essere o meno inserito nell’elenco annuale delle opere pubbliche, pregiudica l’applicazione dell’incentivo di cui sopra; 3) se le opere di manutenzione sono completamente escluse dall’applicazione del predetto incentivo, oppure è necessario valutare, caso per caso, lo svolgimento di un’attività progettuale da parte dell’ufficio tecnico. In merito al secondo quesito, non si rinviene alcuna limitazione normativa quantitativa nel nuovo art. 93, commi 7 bis e 7 ter, citati, rimettendosi, invece, all’amministrazione la possibilità di introdurre dei limiti, specificando espressamente come l’ammontare effettivo del fondo per la progettazione e l’innovazione, costituito da una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara, debba essere stabilito “in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”. Soluzione negativa va data in riscontro al terzo quesito a seguito dell’entrata in vigore della novella del 2014 (L. n. 114/2014).
Delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 183 del 19.9.2014 – successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, n. 114/2014 del DL n. 90/2014, il dirigente di ruolo di un ufficio tecnico del Comune non può beneficiare degli incentivi, e il beneficiario dell’incentivo non può coincidere con il soggetto (ad esempio, il capo dell’Ufficio tecnico) che provvederà all’accertamento del buon esito del progetto.
Delibera Corte dei Conti Piemonte n. 197 del 23.09.2014 – disciplina degli incentivi di progettazione post L. 114/2014 di conversione del DL n. 90/2014.
Delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 7 del 2014 – Incentivazione ai tecnici solo se l’opera pubblica è realizzabile
Delibera Corte dei Conti Puglia n. 114 del 28.5.2014 – La Sezione esamina le condizioni che devono sussistere per riconoscere al personale dipendente gli incentivi di cui all’art. 92, co. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per talune attività (ante DL 90/2014)
Delibera Corte dei Conti Puglia n. 33 del 22.1.2014– condizioni che devono sussistere per riconoscere al personale dipendente gli incentivi di cui all’art. 92, co. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per talune attività (ante DL 90/2014)
Delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 16 del 2009
Delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 7 del 2009
Corte dei conti Campania Parere Comune Giugliano n. 14 del 2008
Corte dei conti Lombardia Parere Comune Cernusco sul Naviglio n. 57 del 2012
Corte dei conti Lombardia Parere Comune Baranzate n. 259 del 2012
Corte dei conti Piemonte Parere Comune Bagnolo Piemonte n. 57 del 2011
Corte dei conti Toscana Parere Comune n. 35 del 2012
Corte dei conti Toscana Parere Comune n. 213 del 2011
Corte dei conti Umbria Parere Comune Gualdo Tadino n. 3 del 2012
Corte dei conti Veneto Parere Comune Torri del Benaco n. 285 del 2011
Corte dei conti Veneto Parere Comune Belfiore n. 235 del 2012
Corte dei Conti Sez. Controllo Puglia, parere 16.01.2012 n. 1
Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Veneto, parere 19.06.2009 n. 105
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA Sentenza n.801/2007
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA Sentenza 22/2014
ALTRO
AVCP atto di regolazione n. 6 del 1999 incarichi progettazione tecnici interni
AVCP deliberazione n. 123 del 2001 estratto


