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ART. 68 C. 2 LETT. G) CCNL 2018 – DIRITTO SOGGIORNO UNIONE EUROPEA D.LGS 30/2007 – Date X Fondo

ART. 68 C. 2 LETT. G) CCNL 2018 – DIRITTO SOGGIORNO UNIONE EUROPEA D.LGS 30/2007

Compensi ai sensi del precedente Art. 15 c. 1 Lettera k) CCNL 1.4.1999 – Diritto soggiorno Unione Europea

Il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30attuativo della direttiva 2004/38/CE, ha attribuito ai comuni alcune funzioni (iscrizioni anagrafiche, attestazioni di soggiorno ecc), necessarie a garantire il diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. In attuazione di tale direttiva è stata disposta la concessione di un contributo statale specifico per Comuni, segnatamente per gli anni 2008 e 2009.

Le disposizioni relative al trasferimento del contributo statale per i Comuni sono contemplate nell’ art. 2, c. 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che recita testualmente: “Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e’ disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l’attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell’interno sono determinate le modalita’ di riparto ed erogazione dei contributi”.

Le modalità di riparto degli importi erogati sono indicati nell’art. 2 comma 1 lett.b del D.M. 28 aprile 2008 il quale prevede che il 40% della quota stanziata sia correlata all’attività formativa rivolta alle unità di personale direttamente impiegate per l’attuazione della direttiva, mentre il 60% sia ripartita tra i comuni interessati in base all’impegno di lavoro derivante dall’esercizio della nuova competenza, quantificato in base al numero di cittadini dell’Unione Europea per i quali è fatta richiesta di iscrizione anagrafica e al numero di richieste di attestazioni di soggiorno permanente riferite al periodo 11 aprile 2008 – 10 aprile 2009. Tali somme entrano a far parte del fondo di cui all’art. 15 c. 1 lett.k del CCNL 1.4.99 e liquidati ai sensi dell’art. 17 dello stesso contratto collettivo, in aggiunta agli altri ncentivi eventualmente previsti, sotto forma di “compenso per monitoraggio diritto soggiorno servizi demografici”.

Ulteriori informazioni sono state fornite dai seguenti documenti:

Circolare 17/2008 del Ministero dell’interno che specifica che la quota erogata in relazione all’impegno di lavoro destinato all’esercizio della nuova competenza:

a)       sia destinata agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite dal D. LGS 30/2007;

b)       entri a far parte del fondo di cui all’art.15 lett. K del CCNL del 1.4.1999;

c)       debba essere liquidata agli interessati in base all’art. 17 del medesimo contratto collettivo;

Circolare 28/2009 del Ministero dell’interno che modifica i criteri di riparto per l’anno 2009:

a)       una quota del 60% del contributo è erogata in proporzione all’incremento del numero di cittadini dell’Unione europea residenti in ciascun comune, calcolato sulla base dei dati ISTAT al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008;

b)       la rimanente quota è destinata allo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale addetto ai servizi anagrafici da effettuarsi, anche attraverso apposite convenzioni, a cura della Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Nota del Ministero dell’Interno

PARERI

RAL_1362_Orientamenti Applicativi

L’art.2, comma 11, della legge n.244/2007 prevede lo stanziamento di una somma a favore dei comuni in relazione all’attività espletata per l’applicazione del D.Lgs.n.30/2007, sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari. Con circolare n.17/2008, il Ministero dell’Interno ha chiarito che le suddette somme entrano a far parte di quelle di cui all’art.15, comma 2, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999 e sono liquidate a favore degli operatori dei servizi demografici che hanno svolto le funzioni individuate dal legislatore in base alle previsioni dell’art.17 del medesimo CCNL dell’1.4.1999. Possono essere destinatari di questi compensi anche i dipendenti titolari di posizione organizzativa?

In materia, la scrivente Agenzia non può che ribadire il proprio consolidato orientamento in materia, secondo il quale ai titolari di posizione organizzativa, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, infatti, si ricorda che il citato art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario (art. 10, comma 1).

Pertanto, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo ed ancora vigenti, gli ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono solo:

a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art. 18 della legge n.109/1994;

b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art.27 CCNL del 14.9.2000;

c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

d) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) della legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.16 del CCNL del 5.10.2001;

g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004;

h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n.326/2003.

Pertanto, si esclude, in modo assoluto, che, al di fuori di quelli sopra indicati, ai titolari di posizione organizzativa, possano essere legittimamente attribuiti altri ed ulteriori compensi.

A sostegno ulteriore di tale lettura interpretativa, si evidenzia che la medesima problematica, da ultimo, si era proposta anche per gli incentivi dalla legge n.326/2003, relativi alle attività istruttorie, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, connesse al condono edilizio.

Dato che solo la fonte negoziale può introdurre regole ed eccezioni alle prescrizioni da essa stessa precedentemente stabilite, la mancanza di una espressa e specifica previsione contrattuale in tal senso impedisce in modo assoluto la corresponsione ai titolari di posizione organizzativa del particolare compenso straordinario di cui si tratta.

Essendo necessario un nuovo intervento negoziale in materia, di carattere estensivo, la soluzione del problema dipende, quindi, dalle indicazioni in tal senso che, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, saranno contenute nell’atto di indirizzo dal Comitato di Settore, cui compete ogni valutazione di merito.

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