Compensi ai sensi del precedente Art. 15 comma 1 Lettera K) CCNL 1.4.1999 ISTAT
Le risorse decentrate variabili, ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. k) del CCNL 1.4.1999, possono essere integrate da somme aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, accreditate dall’ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento.
Tali risorse hanno destinazione vincolata e sono riconosciute dall’ISTATper compensare esclusivamente il personale coinvolto nelle attività inerenti.
Per maggiori approfondimenti si rinvia pareri ARAN sotto elencati.
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
Per la parte di utilizzo delle risorse:
CCNL 1.4.1999 ART. 17 COMMA 1
Art. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
a) omissis….
….g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k).
PARERI
CFL56- 2019
Le attività connesse a indagini statistiche e censimenti, legittimanti l’erogazione dei compensi ISTAT, devono essere effettuate all’interno dell’orario di lavoro oppure al di fuori o, ancora, in parte all’interno ed in parte al di fuori dell’orario di lavoro?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che l’art.70-ter, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 espressamente prevede che i compensi ISTAT sono finalizzati a “….remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.”.
ARAN RAL639 – Orientamenti Applicativi
Nella espressione ‘compensi Istat’ sono da ricomprendere anche quelli relativi ai censimenti? Tali compensi possono essere corrisposti anche ai titolari delle posizioni organizzative?
Riteniamo di poter chiarire che nella espressione “specifici compensi corrisposti dall’ISTAT per le prestazioni connesse ad indagini periodiche” , contenuta nell’art, 14, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, sono certamente da ricomprendere anche quei compensi che sono correlati ai censimenti.
I compensi di cui sopra possono essere corrisposti anche al personale incaricato di una posizione organizzativa, secondo la previsione dell’art. 39, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 14.9.2000.
Tale ultima disposizione contrattuale prescrive, peraltro, che i compensi in parola devono essere erogati “in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato” che ogni ente dovrebbe aver adottato per una corretta gestione dell’istituto.
Non riteniamo, pertanto, che le maggiori prestazioni orarie rese dal personale titolare di posizioni organizzative possano essere retribuite secondo la disciplina del lavoro straordinario.
RAL1129_Orientamenti Applicativi
Relativamente al responsabile del servizio, titolare di posizione organizzativa, ai fini dell’erogazione dei compensi ISTAT, quali sono i criteri da applicare per la determinazione dell’autorizzazione delle prestazioni di lavoro rese fuori dell’orario di servizio e le modalità da applicare dei suddetti compensi?
In materia non possono non essere richiamate le ampie indicazioni già fornite con gli orientamenti applicativi nn.449-14A1, 449-14A2, 449-14A3 e 449-14A4 (aggiornare con nuova numerazione sito).
In questa sede, si ritiene utile specifica ulteriormente quanto segue.
Le risorse accreditate dall’ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle “… che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art.17.”, di cui all’art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell’1.4.1999.
Conseguentemente, esse hanno natura di eventualità e di variabilità, come evidenziato chiaramente dalla circostanza che l’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 tra le varie fonti di risorse variabili richiama espressamente anche il citato art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999. Le stesse risorse, peraltro, possono essere erogate al personale interessato solo a seguito della disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata; non sussiste, infatti, alcuna autonomia regolativa degli enti in materia di trattamento economico (artt.2, comma 3, e 45, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001).
Relativamente alle modalità di erogazione dei compensi ISTAT ai titolari di posizione organizzativa, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) il CCNL del 31.3.1999 ha originariamente previsto, che la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai responsabili delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio (art. 10, comma 1);
b) il successivo CCNL dell’1.4.1999 (art. 20, comma 1) ha precisato che al suddetto personale possono essere corrisposti anche i compensi per gli incarichi ex art. 92 del D.Lgs.n.163/2006. Analoga eccezione è stata poi stabilita per lo straordinario elettorale e i compensi Istat dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000). Si tratta di compensi ulteriori rispetto alla retribuzione di posizione e di risultato e quindi aggiuntivi rispetto a queste ultime;
c) la previsione contrattuale “in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato”, riguarda le modalità di erogazione sia dello straordinario elettorale sia dei compensi ISTAT e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti “ a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti;
d) relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: “Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo
dalla valutazione ”. Proprio, tale ultimo inciso (“in aggiunta”) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l’importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999);
Relativamente al “criterio per la determinazione dell’autorizzazione delle prestazioni di lavoro rese fuori dall’orario di servizio”, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire, per la mancanza di una regola generale applicabile in ogni caso. Si tratta, infatti, di un profilo squisitamente gestionale, come tale riservato alle autonome valutazioni del singolo datore di lavoro pubblico. Infatti solo questi, nell’ambito dell’orario di lavoro del titolare di posizione organizzativa (si ricorda che per questi le trentasei ore settimanali rappresentano solo un minimo e non esiste invece un tetto massimo), può valutare quali siano le effettive esigenze ordinarie dell’ufficio da soddisfare, individuando, a contrariis, il limite temporale oltre il quale le prestazioni possono essere considerate come rese al di fuori dell’orario di servizio.
499-14A. Compensi ISTAT
499-14A1. Quali sono le regole che presenziano al riconoscimento dei compensi ISTAT?
La materia dei compensi Istat è disciplinata dall’art. 14, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, che espressamente consente “la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri enti od organismi pubblici autorizzati ………., per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario di lavoro ordinario”.
Dalla predetta previsione contrattuale sembra emergere con chiarezza che:
– il soggetto che determina il compenso è l’ISTAT;
– l’ISTAT accredita all’ente interessato le somme da corrispondere ai lavoratori;
– l’ente provvede a corrispondere le predette somme al personale che ha partecipato
all’indagine;
– non sono richiesti interventi o apprezzamenti discrezionali da parte della dirigenza;
– la materia non è affidata alla contrattazione decentrata.
Sui compensi ISTAT si veda anche l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000.
499-14A2. Le somme accreditate dall’Istat per il censimento della popolazione sono al lordo o al netto degli oneri riflessi ?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 19 del 24/4/2002 “Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001” (G.U. n. 124 del 13/6/2002) afferma (Avvertenze specifiche di comparto, pag. 127): “Con l’occasione si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell’alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all’art. 18 della L. 109/1994, che destina ad incentivazione del personale un importo …….. .
Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l’incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell’evasione dell’ICI e dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell’ISTAT”. Tale è sempre stata anche la nostra posizione sull’argomento.
499-14A4. Quali sono gli adempimenti per l’attribuzione al personale incaricato di posizione organizzativa di prestazioni straordinarie elettorali e compensi ISTAT? Gli enti possono farsi carico delle relative risorse?
Riteniamo utile osservare preliminarmente che l’art. 39 del CCNL del 14/9/2000 non limita il lavoro straordinario, in occasioni di consultazioni elettorali, ai soli responsabili degli uffici.
Infatti, il comma 2 dello stesso articolo chiaramente lo fa intendere ove afferma che gli enti provvedano a calcolare e ad acquisire le risorse finanziarie “…anche per il personale incaricato delle posizioni organizzative di cui all’articolo 8 e ss. Del CCNL del
31/3/1999”. Pertanto, una scelta in tal senso dipenderà solo da un’autonoma valutazione di carattere organizzativo dell’ente.
Per il calcolo degli oneri, e quindi delle risorse da acquisire, si applica in via analogica la disciplina generale dettata dall’art. 38 del CCNL del 14/9/2000.
Il compenso sarà corrisposto, senza valutazione, in aggiunta alla retribuzione di risultato spettante al personale interessato, nell’anno in cui si sono svolte le consultazioni.
Per il finanziamento, il contratto prevede che gli enti debbano procedere all’acquisizione delle relative risorse dall’esterno (dal Ministero dell’Interno) come avveniva già nella precedente esperienza applicativa, sulla base delle regole contenute nei regolamenti recepiti in D.P.R.; riteniamo che, a tal fine, debbano essere calcolate e acquisite anche le quote relative agli oneri riflessi.
In altri termini non è consentito agli enti di porre a carico dei rispettivi bilanci i relativi costi.
Infatti, diversamente ritenendo, si dovrebbe rilevare che il CCNL avrebbe introdotto in tal modo un onere aggiuntivo a carico degli enti, non certificato, e quindi privo della necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda i compensi ISTAT in relazione ai destinatari, valgono le considerazioni già esposte con riferimento allo straordinario elettorale, dato che l’art. 14 comma 5 del CCNL del 1/4/1999 fa riferimento alla generica nozione di “personale” senza alcuna distinzione o limitazione.
Sotto il profilo degli aspetti applicativi, rinviamo alle disposizioni organizzative del citato comma 5 e per i titolari delle posizioni organizzative all’art. 39, comma 2, ultimo periodo del CCNL DEL 14/9/2000.In sostanza l’ente acquisisce i compensi e li eroga ai destinatari, come avveniva sulla base della precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto.
Riteniamo conforme ai principi di logica e ragionevolezza considerare il compenso rimesso dall’ISTAT necessariamente comprensivo anche dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Infatti, questo comportamento è coerente con l’applicazione dell’istituto nel precedente regime pubblicistico; iniziative differenti potrebbero comportare aggravi di oneri per l’ente non previsti in bilancio e non connessi in alcun modo ai propri compiti istituzionali.
Sullo straordinario elettorale si veda anche l’art. 16 del CCNL del 5.10.2001.


