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ART. 16 COMMA 5 L. 111/2011 PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE – Date X Fondo

Economie aggiuntive realizzate da Piani di razionalizzazione da destinare fino al 50% del totale alla contrattazione, di cui al 50% alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto indicata nel piano di razionalizzazione

L’eventuale risparmio complessivo rilevato ed accertato a consuntivo per il totale delle voci evidenziate ed inserite nel Piano (tali risparmi devono essere ulteriori rispetto a quelli imposti dalle norme di contenimento della spesa) sarà utilizzato nell’importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, come previsto dall’art. 16, comma 5, del Dl 98/2011, di cui il 50 per  cento destinato alla erogazione dei premi  previsti dall’articolo  19  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (fasce di merito).

L’art. 6 del D.lgs n. 141/2011 (correttivo al Decreto Brunetta) reca la disciplina transitoria riferita a detta ripartizione del personale nelle more dei rinnovi contrattuali e stabilisce al comma 1 che la differenziazione retributiva per fasce di merito si applica a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009. Ma, continua la norma in esame “…nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dell’art. 16, comma 5 del D.L n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 Luglio 2011, n.111″…. Il tutto leggasi come segue: nelle more dei rinnovi contrattuali cui la legge rinvia, gli enti locali non sono in linea di principio obbligati ad applicare il sistema delle fasce meritocratiche previste dall’art. 31, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009, salvo che non decidano di avvalersi della facoltà collegata ai Piani Triennali di razionalizzazione di cui all’art. 16 del D.L n. 98/2011. Solo in tal caso, il sistema delle fasce di merito diventa un obbligo, ai fini della ripartizione delle “economie aggiuntive”.

L’esplicita previsione legislativa  di  un  ciclo  dei  risparmi  aggiuntivi,  che  inizia  con  la programmazione  e  termina  con  la  certificazione  a  consuntivo  dei  risparmi  stessi,  richiama  con chiarezza il ciclo del bilancio. Le economie aggiuntive di cui all’art. 16, pertanto, non potranno che essere  quelle  risultanti  dal  bilancio  consuntivo  al  31/12  di  ciascun  anno.  Non  assumono  quindi rilevanza rilevazioni e certificazioni infra-annuali.

Le eventuali economie, certificate dall’Organo di revisione, potranno essere inserite nel fondo delle risorse decentrate parte variabile purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a)    L’incidenza della spesa di personale su spesa corrente sia inferiore al 50%;

b)    L’ente riduca comunque la spesa di personale rispetto al precedente anno (dal 2014 il riferimento è alla media del triennio 2011-2013)

c)    Sia rispettato il patto di stabilità

Tale ultima previsione richiede necessariamente una visione globale delle spese: non si potrebbe parlare, infatti, di economie aggiuntive “effettivamente  realizzate” qualora l’azione di razionalizzazione abbia contestualmente portato ad un incremento di altre tipologie di spesa correlate.

L’utilizzo dei risparmi all’interno del fondo per il salario accessorio è materia di contrattazione decentrata, nel rispetto delle regole fissate dalle norme (particolare riferimento Legge 135/12)

Le  eventuali  economie aggiuntive realizzate, da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno riferite alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto indicata nel piano di razionalizzazione.

I Piani di razionalizzazione costituiscono, senz’altro, una invitante opportunità in tempi, quali quelli attuali, in cui le risorse del fondo incentivante la produttività sono sempre più ridotte e blindate anche nei canali di alimentazione/destinazione.

Attenzione ad evitare errori però: i Piani come previsto dall’art. 16 debbono prevedere ” la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci interessate e i correlativi obiettivi in termini fisici e finanziari”. Ciò significa che il progetto di riqualificazione deve trovare riscontro “fisico”, in termini ad esempio di nuovi servizi resi alla collettività a dotazione organica invariata e in regime di limitazione delle assunzioni, e “finanziario”, ovvero, indicare i risparmi conseguiti a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione, evitando ovviamente di finanziare il “risparmio” ottenuto dall’amministrazione con contestuale incremento di tariffe all’utenza o incremento delle tasse locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 111/11 Legge di conversione del D.L.98/11 Art. 16 commi 4 – 6

Art. 16

[…]omissis

4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall’articolo   11,   le amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e  riqualificazione della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio, gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze attraverso  persone  giuridiche.  Detti  piani  indicano   la   spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna  delle  voci  di  spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai  processi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle  gia’ previste dalla normativa vigente, dall’articolo  12  e  dal  presente articolo ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo  massimo  del  50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per  cento destinato alla erogazione dei premi  previsti  dall’articolo  19  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per  ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e  i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati,  ai  sensi  della normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite, rispettivamente, dell’UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio –  Dipartimento   della   funzione pubblica.

6.  I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative.

D.Lgs. 141/11 art. 6 comma 1

Art. 6

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata  di  contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Legge 135/12 di conversione del D.L. 95/12 art. 5 comma 11 quinquies

Art. 5

[…]omissis

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

Legge 122/10 di conversione del D.L. 78/10 art. 9 comma 2 bis

Art. 9.

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

D.Lgs 27 n. 150/2009 Art. 31 comma 2

Art. 31

[…]omissis

2. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti  locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse  destinate  al  trattamento  economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente  che  si  colloca  nella  fascia  di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non  inferiori  a tre.

Legge 133/2008 art. 61 comma 17

Art. 61

[…]omissis

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

PARERI/ CIRCOLARI

Parere del MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato al Comune di Prato del 24.4.2013, che chiarisce e illustra la portata dei cosiddetti Piani di Razionalizzazione

Parere del MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato alla Camera di Commercio di Padova del 20.7.2012: chiarisce che  tale incremento “non vada considerato nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (limite 2010 ed ulteriore automatica riduzione proporzionale alla riduzione del personale); infatti con la legge n. 122/2010, il legislatore ha posto severi limiti alla crescita della spesa del personale laddove con la successiva legge n. 111/2011 è intervenuto con una norma di risparmio destinata solo in parte (cioè almeno per il 50%) alla riduzione della spesa e per la restante quota a forme di incentivazione legate alla contrattazione collettiva integrativa”

Circolare Funzione Pubblica 13 dell’11/11/2011 – Indicazione per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle Amministrazioni per effetto dell’art. 61 comma 17 del DL 112/08 (legge 133/08) e dell’art. 16 c. 5 del D.L 98/11 (legge 111/11).  A Pag. 6:  le economie conseguite ai sensi dell’art. 16 commi 4 e 5, certificate, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa

PARERI CORTE DEI CONTI

– Sezione regionale Veneto – Deliberazione n. 513 del 16 agosto 2012;

–  Sezione regionale Veneto – Deliberazione n. 531 del 31 agosto 2012;

–  Sezione regionale Veneto – Deliberazione n. 532 del 31 agosto 2012;

–  Sezione regionale Emilia-Romagna – Deliberazione n. 398 del 11 ottobre 2012;

–  Sezione regionale Piemonte – Deliberazione n. 313 del 28 ottobre 2012

–  Sezione regionale Piemonte – Deliberazione n. 14 del 6 febbraio 2013;

–  Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 02 del 21 gennaio 2013 Piani di razionalizzazione non soggetti al limite 2010

–  Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011– Risorse escluse dal limite DL 78/2010

–  Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011  Risorse soggette al limite DL 78/2010

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