Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali
L’articolo 11 bis del D.L.135/2018, introdotto dalla legge di conversione 12/2019, ha stabilito che per gli enti privi di dirigenza sia possibile incrementare l’indennità di posizione e di risultato dei Titolari di P.O., secondo i nuovi limiti previsti dal nuovo CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, utilizzando i risparmi delle quote di facoltà assunzionali, destinate ad assunzioni non effettuate, che devono essere contestualmente ridotte del corrispondente ammontare.
Il comma 2 dispone, limitatamente ai comuni privi di posizioni dirigenziali, che non si applichi al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa (di cui all’art.13 e seguenti del CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali) il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio del personale. L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, esplicitamente richiamato nell’emendamento in esame, dispone in via generale che – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
La disposizione fa comunque salve le norme riguardanti l’obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dall’art.1, commi 557-quater e 562, della legge n.296/2006.
Tale disposizione, pertanto, consente all’Ente di rideterminare, sulla base degli esiti della graduazione delle Posizioni Organizzative di cui all’art.15 del CCNL 21.5.2018, il quantum della retribuzione di Posizione seguendo il seguente iter:
- Adozione degli atti formali che attestino l’avvenuta maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative, in deroga al limite di finanza pubblica di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, e contestuale certificazione della rinuncia ai corrispondenti spazi di spesa che derivino dalle capacità assunzionali dell’Ente nei relativi Piani dei Fabbisogni;
- All’aggiornamento del fondo dell’accessorio annuale delle Posizioni e risultato PO anno corrente comprensivo della quota di integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018)
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.L. 135/2018 – Art. 11 comma 1
1.In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
D.L. 135/2018 – Art. 11-bis comma 2 (Salario accessorio delle PO)
2. Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater4 e 5625dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 26, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all’articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’ articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
CIRCOLARI E PARERI
Corte Conti Sezione Regionale di Controllo della Toscana Delibera n. 1 del 2021: i magistrati toscani confermano quanto già indicato dalla Sezione Regionale della Lombardia con Delibera n. 210/2019 e precisano che “le considerazioni svolte non consentono l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018 a posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative”.
Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto Delibera n.104/2020/PAR: l’ente, ove, in applicazione della citata “nuova” normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale – c.d. enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’esercizio precedente – potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell’art. 11-bis, comma 2, del più volte citato. D.L. 135/2018 convertito con la Legge n. 12/2019.
Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia Delibera n. 210/2019/PAR: secondo i magistrati lombardi l’art 11-bis, comma 2, del D.L. n.135/2018 consente una deroga per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art.15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557-quatere 562dell’art. 1 della Legge n. 296/2006.
INDICAZIONI OPERATIVE DATEXFONDO
Nel caso in cui l’Ente abbia proceduto ad aumentare il budget destinato all’indennità di Posizione e Risultato rispetto all’anno 2016, mediante rinuncia delle capacità assunzionali, in sede di compilazione dello schema di costituzione del fondo, dovrà procedere ad inserire i valori negli appositi campi della sezione INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI, così come sotto riportati:
- Art. 11 bis comma 2 D.L. 135/2018 – Quota integrazione PO finanziate con rinuncia delle capacità assunzionali: inserire l’eventuale quota di integrazione delle PO finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali ai sensi dell’Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/201, quota neutrale rispetto al limite 2016 di cui all’art. 23 c. 2 DLgs 75/2017.
L’inserimento dell’importo in questa voce consentirà all’applicativo di verificare in automatico il rispetto del limite del salario accessorio complessivo rispetto al 2016.
Si ricorda che per garntire il pieno funzionamento dell’applicativo, è necessario compilare precedentemente i seguenti campi:
- Indennità di Posizione e risultato PO anno 2016: indicare in questa voce l’importo complessivo delle indennità di posizione e di risultato previste nell’anno 2016 e sottoposte al limine del complesso del salario accessorio 2016;
- Indennità di Posizione e risultato Dirigenti 2016: indicare in questa voce l’importo complessivo dell’indennità di posizione e di risultato previste per i Dirigenti nel 2016, per le voci soggette al limite ;
- Fondo Straordinario anno 2016: Inserire l’importo stanziato nel 2016 per il Fondo straordinario art. 14 CCNL 1.4.1999;
- Indennità di PO e risultato PO dell’anno – COMPRESE quote di integrazione: Inserire l’importo complessivo delle indennità di posizione e di risultato riconosciute nell’anno di riferimento e sottoposte al limite del complesso del salario accessorio 2016, COMPRENSIVO di eventuale quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e/o di eventuale quota integrazione ai sensi dell’art. 33 DL 34/2019, al fine della verifica del rispetto del limite 2016;
- Indennità di Posizione e risultato Dirigenti dell’anno: Inserire l’importo complessivo dell’indennità di posizione e di risultato riconosciuti ai Dirigenti nell’anno di riferimento per le voci soggette al limite (ATTENZIONE: in seguito alla stipula del CCNL 18.12.2020 per i dirigenti, anche sul fondo dirigenti vi saranno alcune voci soggette al limite e alcune altre no, come è ad esempio l’importo di cui all’art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO per i non dirigenti);


