Come chiarito nella Circolare n. 16 del 2.5.2012 istruzioni per Conto Annuale 2011, rientrano in questa sezione le eventuali riduzioni del fondo dovute a:
– decurtazioni operate per accertata violazione dei vincoli e dei limiti della contrattazione integrativa in anni precedenti e conseguente recupero entro la tornata contrattuale successiva di tali incrementi nulli/illegittimi ex art. 40 comma 3-quinquies del DLgs 165/2001;
– recupero di somme erogate in eccesso per effetto di autonoma procedura attivata dall’amministrazione erogante in regime di autotutela, sempre entro la tornata contrattuale successiva e nel rispetto dei principi indicati dall’ art. 40 comma 3-quinquies del DLgs 165/2001.
Nota bene: in tale evenienza il recupero dovrà essere sostanziato da una opportuna ricognizione amministrativa volta a quantificare le somme erogate in eccesso nonché dalla formale determinazione dell’amministrazione al recupero e tale iter dovrà essere opportunamente certificato dagli Organi di controllo e rientrare formalmente, sia pure con carattere una tantum, nella costituzione del Fondo dell’anno in esame;
– decurtazioni per rispetto piani di rientro;
– altre decurtazioni.
Riferimento: Circolare n. 16 del 2.5.2012 istruzioni per Conto Annuale 2011 a partire da pag. 221
RILIEVI E CONTESTAZIONI SU ERRATA COSTITUZIONE E UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE DECENTRATE
I frequenti controlli ispettivi della Ragioneria generale dello Stato hanno prodotto numerose contestazioni, principalmente in merito alla non corretta costituzione del Fondo per le risorse decentrate e all’utilizzo improprio delle risorse relative.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad alcuni documenti utili per individuare gli errori nella costituzione del Fondo delle risorse decentrate e le modalità di intervento conseguenti:
- Rilievi ispettivi della Ragioneria dello Stato: comune 1, Rho, Comune 2 (stralcio pag. 16-65) sull’utilizzo del fondo
- Parere Aran su come si deve comportare l’Ente nel caso siano rilevati errori nella costituzione del fondo
- Corte Conti Lombardia n. 138/2011 – modalità recupero fondi risorse decentrate
- Corte Conti Toscana n. 457/2012 – recupero fondi delle risorse decentrate
- Corte Conti Lombardia n. 65/2010 – prescrizione sul recupero fondi
Per la risoluzione di tali problematiche, lo strumento individuato è quello del recupero* delle somme contestate. Tale linea d’azione è supportata dalle disposizioni dell’art. 40 comma 3-quinquies D. Lgs 165/2001 aggiornato dal D. Lgs 75/2017, e dalle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 7/2010, di illustrazione del D.Lgs 150/2009.
Le stesse indicazioni sono state recentemente ribadite e maggiormente precisate dall’art. 4 del DL n. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 – “Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla Contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”.
Appare, in proposito, opportuno specificare che il citato art. 4 d.l. n. 16/2014 ha introdotto varie disposizioni, limitate a regioni ed enti locali, tese, da un lato, ad ampliare l’arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2) e, dall’altro, a “sanare”, entro un arco temporale predeterminato, l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL
ovvero con modalità o importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3).
Una disciplina similare a quella dettata dai citati commi 1 e 2 del decreto-legge n. 16/2014 è stata introdotta, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall’art. 40, comma 3 quiquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 75 del 2017 che stabilisce: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto altresi’ obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle in cui si e’ verificato il superamento di tali vincoli” (norma che, invece, nella formulazione previgente, imponeva il recupero integrale delle risorse affluite in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa nella “sessione negoziale successiva”).
Lo stesso articolo del D. Lgs 75/2017 prevede ancora la possibilità di prorogare per Regioni e Enti locali il periodo di recupero delle somme dovute, in particolare precisa “Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40‐bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto‐legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonchè il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico‐finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e’ effettuato il recupero.”
*Si evidenzia che sulle modalità operative di recupero si è espressa la sezione Regionale della Corte dei Conti dell’Umbria con Delibera n. 120 del 2015 che chiarisce che il recupero di somme indebitamente erogate al personale comunale deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative.
Interpretazioni e chiarimenti dell’art. 4 DL 16/2014
Proprio l’emanazione dell’art. 4 del DL 16/2014 ha provocato non pochi problemi interpretativi, tanto da richiedere una Circolare interministeriale. Nella Circolare n. 60/Gab del 12.5.2014, i tre Ministri firmatari evidenziano come la complessità della materia abbia necessità di maggiore approfondimento. Pertanto per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del DL 16/2014, il governo dispone di costituire un apposito Comitato temporaneo presso la Conferenza Unificata. La Conferenza unificata del 10 luglio 2014 ha preso atto del documento predisposto dal Comitato “indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni e Enti locali. Art. 4 del DL 16/2014” con il quale vengono forniti dei chiarimenti per la corretta appplicazione e interpretazione dell’art. 4.
Il Comitato, nel suo documento, chiarisce che per gli Enti che non hanno rispettato i vincoli finanziari dettati dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali, vi è l’obbligo del recupero integrale delle risorse decentrate indebitamente erogate, da effettuare mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali per un numero massimo di annualità corrispondenti a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.
In particolare il Comitato precisa che sono soggetti all’obbligo di recupero integrale previsto dall’art. 4 comma 1 gli Enti che abbiano superato i vincoli finanziari derivanti da:
- Art. 9 comma 2 bis, DL. 78/2010 convertito L. 122/2010 •
- Art. 76 del DL 112/2008: divieto di stanziare risorse aggiuntive se pari o supera il 50% del rapporto spese personale/entrate correnti. Anche se abrogato con DL 90/2014, questo è valido fino all’annualità 2013
- Art. 1 c. 557 e 562 L. 296/2006, concernente l’obbligo di contenimento complessivo della spesa di personale
- Vincoli finanziari previsti dai contratti collettivi:
– integrazioni previste da art. 15 CCNL 1.4.1999 e successivi incrementi contrattuali
– per il personale dirigenziale da art. 26 del CCNl 23.12.1999 e successive integrazioni
Il Comitato chiarisce ancora la possibilità riconosciuta dall’art. 4 comma 2, per gli Enti Locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, di compensare le somme da recuperare, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonchè di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione)
Per contro, se non sussistono i presupposti (es. mancato rispetto del patto di stabilità, o insufficienza dei fondi garantiti dagli interventi di razionalizzazione) gli Enti dovranno provvedere al recupero attraverso il graduale riassorbimento con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
In merito alla parte più controversa dell’art. 4, il Comitato evidenzia che “i casi previsti dal comma 3 sono quelli di destinazione del fondo non appropriata (in particolare con riferimento ad indennità non previste dal CCNL o in misura differente da quella stabilita dal CCNL, nonchè al mancato rispetto dei principi di selettività della attribuzione della premialità e della carriera)”.
Il Comitato precisa che “questo comma riguardi gli Enti che prima del 31.12.2012, in assenza di riconoscimento giudiziale di responsabilità erariali, abbiano costituito e utilizzato il fondo, e :
- siano in regola con il patto di stabilità,
- abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese del personale (in particolare art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006; ovvero comma 562 dello stesso articolo)
- abbiamo rispettato la vigente disciplina in materia di spese del personale (in particolare: art. 76, comma 7, DL 78/2010, fino all’entrata in vigore del DL 95/2014 – rispetto vincolo del 50% del rapporto spesa personale/entrate correnti
- abbiano rispettato le disposizioni di cui all’art. 9 commi 1, 2 -bis, 21 e 28 del DL 78/2010,
In questi casi, in cui si verifica un utilizzo illegittimo del fondo in concorrenza con le predette condizioni, non è applicabile ai contratti integrativi la sanzione della nullità e della conseguente etero – integrazione contrattuale, prevista dal quinto periodo, del comma 3 quinquies, dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per cui gli utilizzi illegittimi dei fondi risultano sanati”
In sintesi il Comitato intepreta il comma 3 dell’art. 4 DL 16/2014 e chiarisce che per gli Enti in cui si è verificato un utilizzo illegittimo del fondo, ma hanno rispettato le disposizioni normative sopra illustrate, NON è applicata la sanzione della nullità dei contratti decentrati (se precedenti al 31.12.2012) per cui gli utilizzi illegittimi dei fondi risultano SANATI .
Tutto ciò in assenza di riconoscimento giudiziale di responsabilità erariali.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla lettura del documento del Comitato e ad alcune sentenze emesse successivamente all’entrata in vigore dell’art. 4:
Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera n. 66 del 7 aprile 2020: Il Sindaco di un comune del Veneto ha formulato un quesito in merito al recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate mediante la rinuncia delle capacità assunzionali, come previsto dall’articolo 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015.
La risposta dei magistrati contabili del Veneto riporta le disposizioni normative vigenti che prevedono le modalità di recupero delle somme indebitamente erogate. Somme che devono essere integralmente recuperate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (risparmi sugli uffici dirigenziali), certificati dall’organo di revisione, e di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228 (risparmi conseguenti alla rinunzia alle capacità assunzionali) dell’art. 1 della legge n. 208/2015.
La Corte evidenzia ancora che per le Regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, l’art. 4 del D.L. 16/2014 stabilisce una disciplina di maggior favore, consentendo la compensazione delle somme da recuperare anche tramite l’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.
La Corte Veneta si sofferma sul quesito principale proposto dall’Ente e evidenzia che in caso di utilizzo del risparmio finanziario derivanti dalla rinuncia delle capacità assunzionali, il risparmio deve essere reale e non fittizio (come già precisato dalla Sezione regionale di controllo della Liguria con deliberazione n. 82/2017). Il recupero delle risorse derivanti da fondi delle risorse decentrate costituiti in eccesso può essere effettuato, infatti, mediante l’utilizzo in tutto o in parte, dei contingenti assunzionali legittimamente utilizzabili annualmente. L’eventuale quota residua può, invece, continuare a finanziare assunzioni di personale, nel medesimo esercizio o in anni successivi, entro i limiti quantitativi e temporali delle facoltà di utilizzo dei c.d. “resti”, quali stabilite dall’art. 3, comma 5, quarto periodo, del decreto legge n. 90/2014. Pertanto, l’effettivo recupero finanziario deve essere garantito dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over (es. mobilità o altre tipologie di assunzione), al fine di evitare che l’esigenza di garantire l’effettivo recupero venga elusa dalla parallela effettuazione di assunzioni che non incidono sui contingenti assunzionali di cui al comma 228 della L. 208/2015. Su questo aspetto fornisce utili indicazioni la citata delibera dalla Sezione regionale di controllo della Liguria n. 82/2017 che, inoltre, precisa che gli Enti interessati ad utilizzare i risparmi generati dalla rinuncia o differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali annue, devono comunque garantire il livello complessivo di spesa di personale in ogni annualità del percorso di recupero, nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica vigenti (al momento limiti di cui all’art. 1 c. 557 e 562 della Legge n. 296/2006).
Infine, i magistrati Veneti precisano che in merito alla rinuncia della capacità assunzionale, ovvero, all’utilizzo dei residui assunzionali , questi devono essere calcolati in base alle ordinarie regole vigenti (conformandosi a quanto già espresso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG), specificando che la quantificazione effettiva della capacità assunzionale, al momento dell’utilizzazione, deve essere determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali.
Per quanto riguarda i resti assunzionali, questi sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale, ma non utilizzate entro il quinquiennio successivo alla maturazione.
Corte Conti sezione Regionale di Controllo per la Liguria delibera n. 82/2017/PRSP: la Corte nell’affrontare al problematica del comune di LOANO, relativa al recupero delle somme per l’errato inserimento delle somme di cui all’art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999, chiarisce che “Il secondo comma del riferito art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, sempre al fine di recuperare le risorse per la contrattazione integrativa costituite complessivamente in eccesso rispetto a quanto previsto dal CCNL o in violazione di norme di finanza pubblica (aventi fonte, per esempio, nel quadriennio 2011-2014, nell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), introduce una disciplina di maggior favore per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo dell’esposto comma 1 dell’art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.”
In particolare la Corte affronta l’eventualità proposta dal Comune, di utilizzare i risparmi derivanti dai risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottati ai sensi dei commi 121,226 e 228 della L. 208/2015 e chiarisce che “l’art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, pertanto, ampliando lo spettro delle risorse destinabili al recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso in anni precedenti, impone, all’ente locale che intenda avvalersi di tale facoltà, di rivedere il piano triennale dei fabbisogni del personale, documento nel quale ogni pubblica amministrazione deve esplicitare, in coerenza con i documenti di bilancio ed i limiti alle assunzioni posti da norme di finanza pubblica (quale, appunto, l’art. 1, comma 228 in esame), le assunzioni programmate per il triennio successivo
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria parere n. 39 del 29.3.2017 conferma l’esclusiva applicazione dell’art. 4 DL 16/2014 “Salva Roma Ter” per il recupero delle somme ed esclude “che l’Ente possa procedere ad ulteriori forme di recupero quali quelle prospettate anche perché ciò si porrebbe in contrasto con quanto osservato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (emanata a seguito di un approfondimento formalizzato in seno alla Conferenza Unificata) che esclude, nell’applicazione dei primi tre commi dell’articolo 4, la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti”
Corte dei Conti Toscana delibera n. 6 del 26.1.2016: il recupero delle somme illegittimamente stanziate in conseguenza della mancata decurtazione del Fondo risorse decentrate (dal 2000 al 2010) è doveroso per l’ente e deve essere effettuato obbligatoriamente secondo le modalità indicate dall’art. 4, c. 1, d.l. 16/2014, conv. in l. 68/2014
Sentenza del Tribunale di Taranto n. 7332 del 2014
Sentenza Corte di Appello di Firenze del 25.11.2014
Sentenza Tribunale Ordinario di Firenze n. 888 del 4.9.2015. La Sentenza fornisce utili indicazioni in termini di applicazione dell’art. 4 DL 16/2014 in particolare: a) retroattività dell’art. 4 del DL 16/2014 Salva Roma Ter, con obbligo di recupero di quanto indebitamente erogato in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata, mediante graduale assorbimento a valere sulle risorse finanziarie degli anni futuri. La retroattività “si desume dallo stesso titolo e dalla formulazione del testo della norma che è volta a disciplinare situazioni irregolari venute in esser prima della sua entrata in vigore, con previsioni dotate di chiaro effetto di riparazione e/o convalida”; b) disapplicazione degli atti precedentemente emessi dall’Ente che impongono il recupero delle somme a carico dei dipendenti, c) obbligo del Comune a restituire le somme già recuperate dai singoli dipendenti.
Corte di Cassazione, SEZ. Lavoro – sentenza 9 dicembre 2015 n. 24834: La Corte di Cassazione ritiene legittima la scelta di una Pubblica amministrazione di procedere al recupero degli incentivi indebitamente erogati (per violazione, in sede di contratto integrativo, dei limiti fissati dai contratti nazionali di comparto) ai propri dipendenti tramite una corrispondente decurtazione del fondo per la contrattazione decentrata. La Cassazione, in questa sentenza, precisa e ribadisce una serie di punti importanti:
1) l’applicazione, anche per il pubblico impiego, del principio della ripetibilità delle somme indebite secondo l’articolo 2033, a nulla rilevando la buona fede del percettore;
2) la composizione del fondo, sia pure nei limiti dei parametri prefissati dalle leggi di bilancio e dai contratti nazionali, costituisce atto unilaterale dell’amministrazione che, in base all’articolo 8 del D.lgs 165/2001, deve tener conto della prevedibile evoluzione della spesa e della sua compatibilità finanziaria con le risorse a disposizione, rendendola trasparente per gli organi di controllo interno ed esterno;
3) deve essere esclusa qualsiasi violazione dei diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che la decisione grava su fondi non ancora costituiti e rispetto ai quali i dipendenti non sono titolari di alcuna posizione giuridica perfetta.Delibera Corte Conti Lombardia n. 271 del 10 settembre 2015. Il Comune di Lissone chiede se le spese di personale che l’ente ha risparmiato negli anni, al netto delle somme che risultano dall’applicazione degli obblighi derivanti dalle previsioni contenute nell’art. 1, comma 557, legge n. 269 del 2006 ed in quelle contenute nell’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, possano essere considerate per compensare le somme eventualmente da recuperare in caso di costituzione, in anni precedenti, dei fondi per la contrattazione integrativa in misura superiore a quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale. La Corte risponde al quesito precisando che i recuperi ai sensi dell’art. 4 DL 16/2014 non possono essere compensati con i risparmi derivanti da riduzione costante della spesa del personale.
Corte dei Conti Puglia: Deliberazione n. 176 del 25 settembre 2014:
Il Comune di San Severo chiede un parere circa “la possibilità di compensare le somme indebitamente erogate in conseguenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa – da recuperare, a norma dell’art 4 comma 1 d.l. 16/2014 conv. in l. 68/2014, sulle risorse destinate alla contrattazione medesima, mediante il graduale riassorbimento delle stesse con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento del vincolo- con gli importi relativi alle assunzioni contenute nella programmazione per il fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015, che saranno detratti dalla programmazione per l’anno 2014”.La Sezione risponde che “la disposizione in esame ha carattere chiaramente eccezionale, in quanto introduce una sorta di “sanatoria” per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa.Stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione”.
NOTA BENE
Le sezioni Regionali della Corte dei Conti hanno affrontato anche casi in cui gli Enti hanno riscontrato un’erronea costituzione dei fondi in difetto (in misura inferiore a quanto presumibilmente dovuto). In particolare:
Sezione Regionale di Controllo del Piemonte, Del. n. 182 del 2019: I magistrati contabili rispondono ai 3 quesiti presentati dal Commissario Straordinario, in particolar:
“a) (se) in caso di mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate per diversi anni e mancata contrattazione decentrata relativa alle medesime annualità sia ora possibile applicare una tantum le risorse economiche residue di parte stabile confluite nell’avanzo vincolato […]
b) (se) in caso di avvenuta costituzione del fondo delle risorse decentrate per diversi anni ma non intervenuta contrattazione decentrata negli anni di riferimento, sia ora possibile applicare una tantum le risorse economiche residue di parte stabile confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato […]
c) (se) in caso di avvenuta costituzione del fondo per le risorse decentrate per diversi anni, indipendentemente dalla presenza o meno della contrattazione decentrata, a seguito di verifica dalla quale emerga l’individuazione della presenza di un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima, sia ora possibile recuperare tale/i risorse riaprendo il/i conto/i annuale/i e considerando tale/i somma/e economie degli anni precedenti ed individuare tale nuovo limite quale limite valido ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”.
La risposta al quesito a) va nel senso che “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi”.
PEr il punto b) rispondono che “nell’ipotesi di mancata sottoscrizione nell’anno di riferimento, potranno essere “trasportate” soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo (v, così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019 cit.).
Infine, per l’ultimo quesito l’indicazione, molto interessante, prevede che qualora il proprio fondo dell’anno 2016 (che costituisce il limite per gli anni successivi) NON sia stato costituito correttamente, con riguardo alle risorse stabili “pare coerente con la ratio della disposizione richiamata che l’ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi”.
Sezione Regionale di Controllo della Calabria Del. n. 11 del 24.1.2017: a fronte della richiesta di un Sindaco che richiede se “l’ammontare complessivo delle risorse destinate, alla data del 31/12/2010, al trattamento accessorio del personale debba, comunque, considerarsi quale vincolo insuperabile anche nell’ipotesi in cui il relativo importo sia stato sottostimato”, i giudici contabili hanno ritenuto che la ratio della norma è “quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all’ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″.
Pertanto la sezione ritiene che”il riferimento contenuto nella norma all’importo dell’anno 2010 per la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio degli anni successivi costituisca un vincolo non superabile. Al contrario sarebbe, infatti, agevole per gli enti sottrarsi alla suddetta disciplina, sostenendo che il relativo importo sia stato sottostimato”.
Sezione Regionale di Controllo dell’Abruzzo Del. n. 58 del10.3.2016: Il Sindaco del comune istante premette di aver riscontrato l’erronea costituzione (in misura inferiore alle risultanze degli accertamenti operati) dei fondi per il trattamento accessorio relativi all’anno 2015. I giudici riprendendo quanto illustrato dalla pronunzia della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia con Del. n. 379/2015, chiariscono che “ai fini della determinazione del tetto previsto dalla legge di stabilità 2016, debba essere calcolato il trattamento accessorio erogabile nell’anno precedente, indipendentemente dall’effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata delle relative risorse”.
Sezione Regionale di Controllo della Lombardia Del. n. 379 del 13.10.2015:tra i vari quesiti presentati, il Sindaco chiede “se, qualora vi siano state incongruenze, che hanno determinato un’eccessiva riduzione del fondo per le risorse decentrate negli anni dal 2011 al 2014, l’amministrazione possa recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate, inserendone l’ammontare nella costituzione del fondo dell’anno 2015”.
I Giudici rispondono che “non vi è possibilità, invece, come sembra prospettare il Comune istante, di inserire nel fondo dell’anno 2015 le maggiori riduzioni operate (eccedendo nell’applicazione del dettato legislativo) negli anni 2011-2014″.
Le disposizioni contrattuali e l’art. 40 comma 3-sexies D.lgs 165/2001, e ssmmii, definiscono il corretto iter della contrattazione integrativa annuale:
- Determina di costituzione delle risorse
- Delibera di indirizzo da parte della Giunta alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica (quali risorse e proposta per come utilizzarle).
- Contrattazione tra la delegazione di Parte Pubblica e la delegazione composta dalle RSU e dalle OO.SS territoriali sull’utilizzo delle risorse e sigla di PRE-ACCORDO
- Invio entro 5 giorni dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria
- Entro 15 giorni espressione del parere del Collegio dei revisori
- La Giunta Comunale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
- Sigla tra le delegazioni dell’accordo definitivo
- Invio all’ARAN, CNEL e pubblicazione sul sito Internet dell’accordo
Obblighi di pubblicazione e comunicazione:
- invio all’ARAN* e CNEL mediante procedura web per l’inserimento nella banca dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche, consultabile all’indirizzo: www.contrattintegrativipa.it
- pubblicazione sul sito istituzionale dei contratti integrativi stipulati e della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificata dai Revisori dei Conti.
- invio entro il 31 maggio, della TAB. T 15 e della SCHEDA INFORMATIVA N.2 DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, certificate dai Revisori dei Conti, al Ministero dell’economia e delle finanze
Il mancato adempimento comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in capo alla Corte dei Conti (Delibera n. 43 del 2008 della Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di Controllo).
In merito agli obblighi di pubblicazione interviene, inoltre, la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.7.2012 (Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs n. 165 del 2001) che prevede:
“Alla luce dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale tali informazioni, lo schema di relazione illustrativa e lo schema di relazione tecnico-finanziaria si collocano in modo organico e per garantire la trasparenza, affinché la costituzione dei fondi, la relativa negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo siano anch’essi realizzati su basi uniformi e coerenti:
a) nei confronti del pubblico (attraverso la pubblicità sul proprio sito web),
b) nei confronti dei propri organi di controllo (attraverso appunto la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria basate su “schemi standard”)
c) nei confronti dei soggetti preposti al monitoraggio della contrattazione integrativa – Corte dei Conti, Funzione Pubblica, MEF (attraverso la rilevazione del Conto Annuale).
LA CONTRATTAZIONE RETROATTIVA
La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere n. 287/2010, ha chiarito che i contratti decentrati integrativi devono essere stipulati entro l’anno a cui si riferiscono ed ha stabilito che sono da considerare illegittimi i compensi relativi alla produttività erogati in assenza della assegnazione di obiettivi, nonché della definizione dei criteri di valutazione.
Quanto alla contrattazione decentrata integrativa che si conclude al di là dell’anno di riferimento, viene evidenziato che “sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari”.
Sulla erogazione del compenso di produttività in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi e della individuazione dei criteri di valutazione ne viene evidenziata la piena illegittimità: “la valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività e negli altri fondi presuppone necessariamente che prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione siano stati determinati i criteri e gli obiettivi cosicchè al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’adeguata verifica, anche al fine di accertare se ciascuna branca dell’ente nel suo complesso svolge l’attività di sua competenza in modo efficiente, efficace ed economico”… “Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun dipendente, o ufficio, deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo meccanismo implica che gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva siano stabiliti prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica”.
Ad Analoghe conclusioni giunge il Parere Corte dei Conti della Lombardia n° 159 del 2012.
Quesito: “è legitimo nel corso del 2012 adottare una delibera ricognitoria dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione attivati, dei risultati di produttività raggiunti e delle economie generate, finalizzata all’integrazione del fondo per la contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 4 del CCNL del 01/04/1999, e conseguente erogazione di una quota della retribuzione di risultato ai dipendenti del comune relativamente ad obiettivi conseguiti nel corso del 2011?”
La risposta della Corte: “nei limiti in cui l’operazione sia legittimata dalle richiamate norme del CCNL, la delibera di ricognizione adottata nel corso del 2012 non potrà avere effetti relativamente al bilancio dell’esercizio 2011, chiuso al 31/12/2011 (cfr. art. 162 comma 3 del TUEL).”
PARERE
RAL_1555_Orientamenti Applicativi
In sede di contrattazione integrativa per l’anno 2012 non è stato effettuato alcunaccordo annuale per l’utilizzo delle relative risorse decentrate.
E’ possibile in data successiva, sottoscrivere un accordo annuale per l’utilizzo delle risorse afferenti all’esercizio finanziario 2012 ?
In assenza dell’accordo annuale 2012, l’accordo sottoscritto per l’anno 2011 continua a produrre effetti anche per l’anno 2012?
Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa con le OO.SS., l’ente potrebbe avvalersi della disciplina dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n,165/2001. Infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 9738 del 6.3.2012 (che si allega in copia), si è pronunziato sulla immediata applicabilità delle previsioni dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.150/2009, fornendo anche utili modalità operative in materia. Nel senso della possibile limitazione della decisione unilaterale alle sole materie rispetto alle quali non si è raggiunto l’accordo sembra deporre la stessa formulazione dell’art.40, comma 3-ter, del citato D.Lgs.n.165/2001 (“l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.”).
Nessuna disposizione legale o contrattuale, infatti, impone, come elemento assolutamente necessario del rinnovo contrattuale, il rispetto di una successione completa e continua dei vari CCDI, in linea con i diversi archi temporali di riferimento.
Tale indicazione, infatti, proprio per la sua generalità non può non trovare applicazione anche con riferimento anche ai CCDI relativi a singole annualità economiche, soprattutto nei casi in cui non vi siano motivi per modificare quello precedente o, soprattutto, non vi siano risorse nuove ed ulteriori da distribuire per le diverse finalità indicate nell’art.17 del CCNL dell’.1.4.1999.
Tuttavia, appare evidente che, data la quantificazione annuale di alcune tipologie di risorse, per la loro utilizzazione la stipulazione del contratto integrativo (salva l’eventuale applicazione dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001) si presenta come elemento assolutamente necessario. A tal fine si deve evidenziare che il legislatore ha espressamente stabilito che i trattamenti economici che possono essere erogati al lavoratori dipendenti dagli enti del comparto sono, ai sensi dell’art.45, comma 1, e dell’art.2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, solo quelli espressamente previsti dai contratti collettivi, nazionali o, sulla base dei primi, dai contratti integrativi, salvo quanto detto in ordine all’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001.
Relativamente alla problematica del ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l’anno di riferimento, relativamente alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, l’ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell’art.5, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo. Tuttavia, è stato evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardate solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l’entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.). Perplessità, invece, si nutrivano sull’estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono, comunque, una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.). A tal fine, acquistava rilievo anche l’art.4, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: “Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”. Fermo restando la quantificazione generale delle disponibilità finanziarie, comunque legata ad un periodo annuale, in presenza di tale vincolo, spettando al contratto integrativo il compito di definire ogni anno la entità delle risorse da destinare alle diverse finalità, una difficoltà avrebbe potuto essere rappresentata dalla circostanza che, pur essendo le regole dei precedenti contratti integrativi ancora valide (se non invalidate da leggi o CCNL successivi), le risorse disponibili avrebbero potuto complessivamente diminuire, in quanto le quote dei finanziamenti dei diversi istituti, come detto, non potevano essere decise unilateralmente dall’ente. Inoltre, ove il precedente contratto integrativo fosse stato, transitoriamente ed integralmente, applicato sulla base del principio della ultroattività, le scelte di questo in ordine ai vari istituti, impegnando le precedenti risorse anche per il nuovo periodo temporale di riferimento (ed in attesa del nuovo contratto integrativo), avrebbero finito per tradursi in un inevitabile vincolo in ordine ai contenuti di quello nuovo in fase di negoziazione (riguardante il medesimo periodo temporale), in grado di limitarne la capacità innovativa.
Relativamente al profilo dell’efficacia del contratto integrativo che si va stipulare, essa dovrebbe esplicarsi ordinariamente, secondo le regole generali, dal momento della stipulazione dello stesso con riferimento all’anno considerato. La scrivente Agenzia, infatti, ha sempre espresso perplessità sulla correttezza di comportamenti volti a destinare, in sede di contrattazione integrativa, risorse per il pagamento con efficacia retroattiva di compensi di produttività a favore del personale. Infatti, in tal modo si configurano forme di “sanatoria”, in quanto i compensi finiscono per essere collegati a situazioni ormai consolidate, con risultati già verificati ed accertati. In sostanza, si finirebbe per ritenere che la nuova contrattazione integrativa vada a remunerare due volte la medesima prestazione e i risultati già conseguiti, vanificando, così l’effetto di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi che dovrebbe invece essere necessariamente correlato alla “promessa” di un premio se e in quanto una serie di obiettivi significativi saranno o meno conseguiti nel periodo annuale considerato, come richiesto dal citato art.37 del CCNL del 22.1.2004. In sostanza il premio di risultato deve essere offerto in anticipo rispetto ai risultati da accertare e non dopo il conseguimento dei medesimi risultati. Inoltre, relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si deve evidenziare che, in diverse occasioni, la Corte dei Conti ha chiarito che pagare i compensi per produttività in riferimento ad anni ormai decorsi non è lecito per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano tali emolumenti. Pertanto, sembrerebbe preferibile la soluzione di utilizzare le risorse effettivamente disponibili per l’anno in cui viene effettivamente stipulato il contratto integrativo. Analoghe considerazioni sono state espresse anche per il riconoscimento retroattivo della progressione economica orizzontale o di alcune altre indennità.
RIFERIMENTI
Decreto Legge n. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014.
Art. 4
Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e’ verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni (( adottano )) misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell’adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(( 3. Fermo restando l’obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3-bis. Al fine di prevenire l’insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l’utilizzo
dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.
3-quater. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 )).
Art. 40 comma 3-quinquies D.lgs 165/2001 come modificato da art. 54 D.Lgs 150/2009:
3-quinquies.
[…] Omissis. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
[…] Omissis. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo …omissis
Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 7/2010, di illustrazione del D.Lgs 150/2009.
C) Le sanzioni.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
In caso di superamento dei vincoli finanziari, accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell’economia e delle finanze, è fatto “obbligo di recupero” nella sessione negoziale successiva.
La possibilità di rilevare il superamento dei vincoli finanziari può essere sollevata anche dal COLLEGIO DEI REVISORI.
Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15/11/2009 indipendentemente dall’anno di riferimento del fondo regolato.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 28623. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
Art. 40 comma 3-sexies D.lgs 165/2001 come modificato da art. 54 D.Lgs 150/2009:
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1.


